Lavori all’estero da remoto, ma avresti intenzione di rientrare in Italia?
Ti sei da poco trasferito in Italia per motivi personali e continui a lavorare per il tuo datore di lavoro estero?
Vivi all’estero, ma hai ricevuto offerte di lavoro e stai valutando il trasferimento in Italia?

Nel contributo che segue proviamo a rispondere a queste domande per definire se sia possibile usufruire del regime di favore per i lavoratori impatriati, anche per quei soggetti che lavorano in “smart working”
Indice
- Il regime di favore, cos’è e quali sono i vantaggi?
- Chi può applicare il regime di favore?
- Cosa si intende per smart working?
- Regime di favore e smart working
- Datore di lavoro estero
- Richiedi un supporto personalizzato
Il regime di favore, cos’è e quali sono i vantaggi?
Il regime di favore introdotto dall’articolo 16, Dlgs n. 147/2015 è un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto a differenti categorie di soggetti persone fisiche, che trasferiscono la residenza in Italia.
Applicabile a partire dal 2016 il regime di favore ha subito numerose modificazioni nel corso degli ultimi anni, che hanno progressivamente allargato la possibile platea di beneficiari.
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di una riduzione della base imponibile in relazione ai redditi da lavoro dipendente, con un’esclusione dal 50% fino al 90%, nel caso in cui si verifichino specifiche condizioni.
Nella formulazione ad oggi in vigore, il regime è applicabile quando sussistono i seguenti presupposti:
- il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento,
- l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano,
- si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno due anni.
Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Data la complessità del tema, si suggerisce di essere sempre supportati da un professionista nella verifica dei requisiti e nella conseguente implementazione dell’agevolazione.
Chi può applicare il regime di favore?
Il regime di favore per i lavoratori impatriati è applicabile da differenti categorie di soggetti, a condizione che le condizione oggettive rispetto all’attività svolta si verifichino.
I soggetti, persone fisiche, che hanno potenzialmente accesso all’agevolazione sono i seguenti:
- Lavoratori dipendenti;
- Lavoratori autonomi (professionisti, svolgenti arti e professioni);
- Imprenditori.
Il trattamento agevolato spetta anche per i redditi d’impresa prodotti dai lavoratori impatriati che avviano l’attività in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Data la complessità del tema, si suggerisce di essere sempre supportati da un professionista nella verifica dei requisiti e nella conseguente implementazione dell’agevolazione.
Cosa si intende per smart working?
A causa dell’emergenza sanitaria avvenuta nell’ultimo periodo è oramai entrato nel linguaggio comune ed anche nell’uso comune della maggior parte di noi il c.d. smart working, ovvero il lavoro da casa.
Ma com’è regolato lo smart working ed è compatibile con il regime di favore per i lavoratori impatriati in Italia?
Proviamo a fare un po’ di chiarezza…
Occorre premettere però che con smart working vengono solitamente ricomprese in un unico termine differenti fattispecie giuslavoristiche che hanno come tratto in comune il fatto che la prestazione lavorativa avvenga da remoto, ovvero all’esterno del luogo che era inizialmente predefinito.
In Italia, sono previste due tipologie differenti di lavoro da remoto:
- il telelavoro
- il lavoro agile
Con telelavoro si intende, una particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Le parti, infatti stabiliscono con un accordo che l’attività venga svolta dal lavoratore esclusivamente al di fuori dei locali aziendali con l’ausilio di strumenti informatici e sistemi di telecomunicazioni, solitamente messi a disposizione dal datore di lavoro.
Il telelavoro può configurarsi come attività di lavoro autonomo, ovverosia il lavoratore offre servizi informatici con gestione autonoma della propria attività; od anche quale lavoratore parasubordinato e subordinato.
Quando tale accordo è predisposto sulla base di un rapporto di lavoro dipendente il telelavoratore, anche se in luogo diverso dall’unità produttiva , presta sempre la sua attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore senza poter ricorrere ad un’organizzazione autonoma di mezzi ed attrezzature e senza poter beneficiare della collaborazione di familiari o terzi.
Il datore di lavoro ha la facoltà di eseguire un controllo diretto e continuo sul telelavoratore e sull’orario effettuato.
Il lavoro agile, di cui agli artt. 18-23 della Legge n.81 del 2017 è anch’essa una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, esclusivo però del lavoro subordinato.
Tale tipologia si concreta con la firma da parte del datore di lavoro e del lavoratore, di un accordo con il quale viene stabilito che la prestazione lavorativa viene resa anche con forme di organizzazione diverse dalle tradizionali ovvero: “per fasi, cicli e obiettivi“. Secondo la normativa il lavoro agile viene svolto in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro e con l’eventuale utilizzo di strumenti tecnologici.
Di recente, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 al fine di agevolare la possibilità di applicare il lavoro da remoto, fino al 31 marzo 2022, il legislatore con il DL 34/2020 ha previsto che
La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto della normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali
Questo ha fatto si che durante i periodi di “lockdown” le aziende e la pubblica amministrazione abbiano potuto optare sin da subito per il lavoro da remoto dei propri collaboratori e dipendenti, senza alcuna distinzione e in assenza degli specifici accordi.
Quindi solitamente, quando facciamo riferimento alle attività di lavoro dipendente svolte da remoto per verificare la compatibilità con il regime di favore dobbiamo determinare a che fattispecie il nostro caso è effettivamente riconducibile.
Smart working e regime di favore
Analizzate brevemente le caratteristiche salienti del regime di favore per i lavoratori impatriati e del lavoro da remoto all’interno della nostra normativa, rispondiamo alla risposta fondamentale, ovvero posso utilizzare il regime di favore se lavoro in “smart working”?
La risposta è tendenzialmente: Si.
I dubbi principali rispetto all’applicabilità del beneficio sono relativi al requisito che prevede che l’attività lavorativa con la quale si produce il reddito agevolabile, sia effettivamente prestata sul territorio italiano.
Infatti nella sua precedente formulazione, ovvero prima del periodo d’imposta 2020, uno dei requisiti per accedere al regime era che l’attività lavorativa fosse svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato. Con le modifiche operate all’art.16 del Dlgs n.147/2015 ad opera del DL 34/2019 che ha modificato questo aspetto, i possibili beneficiari si sono notevolmente ampliati.
E se nei fatti, il lavoro viene effettivamente prestato sul territorio italiano per la maggior parte dell’anno, considerando che anche le altre condizioni richieste dalla norma siano verificate, nulla osta a che tale attività sia prestata da remoto.
L’agenzia delle entrate ha più volte ribadito in numerosi interpelli la possibilità di applicare il regime di favore anche per quei lavoratori che svolgono lavoro da remoto in Italia in presenza ovviamente di tutti i requisiti richiesti dalla norma di favore, al fine di beneficiare della riduzione della base imponibile.
Tra le altre si segnala ad esempio la recente risposta n. 55 del 31 gennaio 2022, in cui l’Agenzia delle entrate ha chiarito che possono accedere all’agevolazione prevista dal regime fiscale di favore per i lavoratori impatriati anche i soggetti che vengono a svolgere attività di lavorativa, in modalità smart working, in Italia.
Nell’interpello in questione un cittadino italiano, iscritto all’Aire e residente in un Paese Ue dal 2018, aveva sottoscritto un contratto di lavoro dipendente presso una società.
Il dipendente comunicava, quindi, alla società la volontà di trasferirsi a gennaio 2022 nuovamente in Italia, mantenendo il rapporto di lavoro dipendente e ottenendo l’autorizzazione a svolgere la propria prestazione lavorativa in smart working da tale Stato per le annualità a venire.
L’agenzia ha quindi confermato che, come chiarito, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla norma in esame, il dipendente potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale in argomento per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia in modalità “smart working” a decorrere dal periodo d’imposta 2022.

Datore di lavoro estero
La possibilità di accedere al regime come detto nella sua precedente formulazione, ovvero prima del periodo d’imposta 2020, era condizionata al fatto che l’attività lavorativa fosse svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato, e non era almeno in quel momento ipotizzabile una sua valenza quindi per società estere non operanti in Italia a favore dei dipendenti di quest’ultime.
Con le modifiche introdotte nel Dl 34/2019 e con la conseguente prassi dell’agenzia delle entrate che ha chiarito le modifiche introdotte, si ha avuto un sempre maggiore interesse nei confronti di questo regime in quanto le nuove possibilità hanno decisamente allargato l’audience dei possibili beneficiari,
Con la circolare n. 33/2020 l’agenzia ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione del bonus alla luce dei cambiamenti che lo hanno interessato.
La circolare ha precisato che l’articolo 16 modificato, non richiede che l’attività del lavoratore sia svolta per un’impresa operante in Italia, di conseguenza, possono beneficiare del taglio dell’imponibile prodotto nello Stato anche i dipendenti di aziende o enti esteri o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).
Per comprendere meglio il caso specifico può esserci d’aiuto la risposta n. 596 del 16 settembre 2021.
Nel caso specifico il contribuente protagonista dell’istanza di interpello aveva lasciato l’Italia nel 2013 e dal 2019 risultava essere iscritto all’Aire. La società estera gli ha concesso di lavorare a distanza per un periodo di almeno due anni e lui avendo l’intenzione di trasferirsi, in Italia con tutta la famiglia a chiesto la possibilità di applicare il regime di favore ai redditi prodotti in virtù dell’attività menzionata.
Con la stessa, l’Agenzia delle entrate ha infatti ribadito che il cittadino italiano iscritto all’Aire, dipendente di una società estera, può usufruire del regime speciale per lavoratori “impatriati” se rientra in Italia continuando a svolgere l’attività in modalità smart working per la stessa azienda straniera.
Ovviamente e necessario che anche gli altri requisiti richiesti dalla norma siano verificati e verificabili.
Richiedi un supporto personalizzato
Nel caso in cui ti trovassi a gestire tematiche di fiscalità internazionale, come nel caso di un trasferimento dall’estero in Italia e dovrai gestire la valutazione e gli adempimenti collegati al fatto di essere considerato come lavoratore impatriato, avrai sicuramente bisogno del supporto di un professionista, che possa affiancarti nel prendere le decisioni migliori e aiutarti ad operare correttamente.
Se hai queste caratteristiche, ed hai bisogno di supporto, sentiti libero di contattarmi o fissare direttamente un breve call preliminare, nella quale definire le caratteristiche del tuo caso specifico e l’eventuale supporto necessario.
