Ti sei da poco trasferito in Italia per motivi di lavoro?
Vivi all’estero, ma hai ricevuto offerte di lavoro e stai valutando il trasferimento in Italia?
Risiedi da qualche anno in Italia, a seguito di un esperienza di lavoro/studio all’estero?

Nel contributo che segue provo a rispondere a queste domande, oltre a delineare i tratti generali del regime di favore per lavoratori impatriati e della relativa agevolazione.
Indice
- Il regime di favore, cos’è e quali sono i vantaggi?
- Chi può applicare il regime di favore?
- Evoluzione della normativa e differenze dei vari “regimi” di favore
- Determinazione dell’agevolazione
- Modalità di applicazione
- Durata e possibile estensione del regime
- Decadenza dal regime di favore, sanzioni?
- Lavoratori autonomi, ovvero professionisti impatriati
- Casi particolari: rientro dal distacco, sportivi professionisti, smart working
- Richiedi un supporto personalizzato
Il regime di favore, cos’è e quali sono i vantaggi?
Il regime di favore introdotto dall’articolo 16, Dlgs n. 147/2015 è un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto a differenti categorie di soggetti persone fisiche, che trasferiscono la residenza in Italia.
Applicabile a partire dal 2016 il regime di favore ha subito numerose modificazioni nel corso degli ultimi anni, che hanno progressivamente allargato la possibile platea di beneficiari.
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di una riduzione della base imponibile in relazione ai redditi da lavoro dipendente, con un’esclusione dal 50% fino al 90%, nel caso in cui si verifichino specifiche condizioni.
Nella formulazione ad oggi in vigore, il regime è applicabile quando sussistono i seguenti presupposti:
- il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento,
- l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano,
- si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno due anni.
Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Data la complessità del tema, si suggerisce di essere sempre supportati da un professionista nella verifica dei requisiti e nella conseguente implementazione dell’agevolazione.
Chi può applicare il regime di favore?
Il regime di favore per i lavoratori impatriati è applicabile da differenti categorie di soggetti, a condizione che le condizione oggettive rispetto all’attività svolta si verifichino.
I soggetti, persone fisiche, che hanno potenzialmente accesso all’agevolazione sono i seguenti:
- Lavoratori dipendenti;
- Lavoratori autonomi (professionisti, svolgenti arti e professioni);
- Imprenditori.
Il trattamento agevolato spetta anche per i redditi d’impresa prodotti dai lavoratori impatriati che avviano l’attività in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Data la complessità del tema, si suggerisce di essere sempre supportati da un professionista nella verifica dei requisiti e nella conseguente implementazione dell’agevolazione.
Evoluzione della normativa e differenze dei vari “regimi” di favore
Come detto, la normativa relativa alla disciplina in questione è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni.
A seguito della sua introduzione il DLgs. 147/2015 è stato inizialmente modificato dall’art. 5 del DL 34/2019, che prevedeva la modificazione dei requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2020.
Inoltre pero, per effetto dell’art. 13-ter del DL 124/2019 così come convertito, il regime degli impatriati come modificato dal DL 34/2019 si applica, a partire dal periodo d’imposta 2019, ai soggetti
che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30.4.2019 (non più, quindi, soltanto
ai soggetti che trasferiscono la residenza dal 2020 come inizialmente previsto).
Questo accavallarsi delle varie modificazioni a fatto si che si creassero due regime per così dire “transitori”, con requisiti e percentuali di esenzione del reddito differenti, ovvero una disciplina previgente in vigore per i trasferimenti effettuati fino al 30 aprile 2019, ed un’altra per i trasferimenti successivi.
Disciplina per i trasferimenti in Italia fino al 29 aprile 2019
Per i trasferimenti di residenza fiscale effettuati fino al 29.4.2019, al fine di individuare i
requisiti per accedere all’agevolazione occorre fare riferimento alla norma per come in vigore alla sua formulazione previgente.
I requisiti per queste tipologie di trasferimenti, fa si che l’agevolazione sia rivolta a selezionate categorie di lavoratori, quali:
- i manager e lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione (art. 16 co. 1);
- gli impatriati in possesso di laurea (art. 16 co. 2);
- i lavoratori autonomi impatriati (art. 16 co. 1-bis).
In aggiunta, la percentuale di esenzione del reddito da lavoro dipendente percepito può essere al massimo del 50%.
Disciplina per i trasferimenti in Italia dal 30 aprile 2019
Per i trasferimenti di residenza fiscale effettuati a decorrere dal 30.4.2019, i requisiti per accedere all’agevolazione risultano quindi essere quelli attualmente in vigore, con la possibilità di beneficiare di un esenzione del reddito fino al 90%.
I requisiti per queste tipologie di trasferimenti così come modificati, come detto, ha allargato notevolmente la possibile platea di beneficiari diventando quindi un regime di favore da valutare attentamente nel panorama europeo.
Ulteriori modifiche
La legge di bilancio 2021 ha esteso a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2020 e, al 31 dicembre 2019, beneficia del regime per i “lavoratori impatriati”, la possibilità di fruire dell’allungamento temporale per cinque periodi d’imposta del trattamento agevolato (abbattimento del 50% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti), previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% – a seconda dei requisiti posseduti – dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione. La misura non si applica agli sportivi professionisti.
Si ricorda che ai fini dell’estensione di ulteriori 5 anni, del regime di favore in questione è sempre consigliata un’attenta pianificazione ed una verifica dei requisiti richiesti dalla norma sul caso specifico.
Vista la complessità del tema, ed il continuo aggiornamento della normativa, si suggerisce di essere sempre supportati da un professionista nella verifica dei requisiti e nella conseguente implementazione dell’agevolazione.

Determinazione dell’agevolazione
In presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi verificati a seguito di apposita analisi, sarà necessario definire l’importo dei redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare (con esenzione quindi del 70%).
Il regime di favore spetta anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa in Italia
dal 2020.
I suddetti redditi sono imponibili al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in
una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sardegna, Sicilia.
I redditi degli sportivi professionisti ex L. 91/81 sono, invece, imponibili limitatamente
al 50% del loro ammontare (non si applica la riduzione del 10% nelle ipotesi
previste). Per tali soggetti l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato comporta il
versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.
La seguente tabella riepiloga la misura dell’agevolazione.
| Caso specifico | Misura dell’agevolazione |
| Condizioni “normali” | Esenzione del reddito imponibile pari al 70% |
| Trasferimento residenza fiscale nel centro-sud | Esenzione del reddito imponibile pari al 90% |
| Trasferimento precedente/estensione | Esenzione del reddito imponibile pari al 50% |
Modalità di applicazione
L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale ai sensi dell’art. 2 del TUIR:
si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta (ovvero 183 giorni o 184 in caso di anno bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai
sensi del codice civile.
Considerato che per le persone fisiche il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, un soggetto che si sia trasferito in Italia dopo il 2 luglio (dopo il 1° luglio nel caso di anno bisestile) non può essere considerato fiscalmente residente in Italia per quell’anno, in quanto l’integrazione dei requisiti di radicamento della residenza sarà sempre per un tempo inferiore alla maggior parte del periodo d’imposta, come rimarcato nella numerosa prassi dell’agenzia delle entrate.
Per beneficiare del regime fiscale agevolato:
- i titolari di reddito di lavoro dipendente: possono alternativamente richiedere l’applicazione del regime in busta paga tramite il proprio datore di lavoro o tramite la dichiarazione dei redditi relativa all’anno del trasferimento in Italia.
Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla specifica richiesta, con le forme previste, da parte del dipendente; - i titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi.
E’ inoltre riconosciuta la possibilità di fruire in alternativa, del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti; a tal fine, è necessario presentare un’apposita richiesta scritta. Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.
Durata e possibile estensione del regime
Nella sua formulazione originale, il regime di favore prevedeva una durata complessiva massima di 5 anni.
Le modificazioni intervenute più o meno recentemente, come abbiamo provato a definire nel presente contributo, hanno introdotto la possibilità di beneficiare di una estensione della durata del regime per ulteriori 5 anni.
Il che vuol dire che è possibile usufruire di un periodo agevolato di esenzione dei redditi menzionati, per un massimo di 10 anni!
Per beneficiare della proroga del regime fiscale agevolato, è però necessario verificare la sussistenza di requisiti ulteriori a quelli verificati in fase di accesso al regime stesso.
Anche rispetto a questo vista la complessità del tema, ed il continuo aggiornamento della normativa e delle relative condizioni, si suggerisce di essere sempre supportati da un professionista nella verifica dei requisiti e nella conseguente implementazione dell’agevolazione in base al proprio caso specifico.
I benefici si applicano per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori:
con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia.
Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.
E’ inoltre stabilito che oltre al verificarsi dei benefici richiesti per l’estensione, è necessario operare il versamento di un contributo.
In relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all’agevolazione, ai presupposti per accedere all’ulteriore quinquennio agevolabile, all’ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione, alle modifiche normative concernenti il requisito dell’iscrizione all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (c.d. AIRE) per fruire dell’agevolazione fiscale in esame sono stati forniti puntuali chiarimenti con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.
Quindi ai fini dell’applicazione dell’estensione è stato precisato che con l’articolo 16, comma 3-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (decreto Internazionalizzazione), come inserito dall’articolo 5, comma 1, lettera c), decreto Crescita, il Legislatore ha introdotto un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 ha stabilito che l’opzione per fruire della proroga del regime agevolato è effettuata mediante il versamento, senza possibilità di compensazione, con il modello F24 dell’importo pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente.
I soggetti per cui l’ultimo anno di fruizione del regime per “i lavoratori impatriati” è stato il 2020, effettuano il versamento entro il 30 agosto 2021.
Gli altri soggetti effettuano il versamento entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione del regime per “i lavoratori impatriati”.
Effettuato il versamento, i lavoratori dipendenti chiedono al datore di lavoro di fruire dell’agevolazione mediante un’apposita richiesta scritta.
- i titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente nome, cognome e data di nascita, il codice fiscale, l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia; l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta al datore di lavoro; l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro; i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto, ovvero l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, se ne diviene proprietario entro tale ultimo termine; il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento; l’anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati; l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione; gli estremi del versamento effettuato
- i titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta scritta in cui vanno riportate le medesime informazioni previste per il lavoratore dipendente e la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”). Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.
Decadenza dal regime di favore, sanzioni?
Ma se cambio residenza prima dei due anni previsti dalla norma cosa succede?
Ovvero, se non rimando residenti fiscale in Italia per i primi due periodi d’imposta ho ancora diritto al beneficio fiscale?
Sfortunatamente la risposta è no. Una delle condizioni infatti per richiedere ed usufruire del beneficio fiscale, è quello di risiedere in Italia per almeno due periodi d’imposta.
Attenzione che due periodi d’imposta non vuol necessariamente intendere due anni.
Mi spiego meglio. Prendiamo il caso di quel contribuente francese che si trasferisce in Italia, a seguito dell’accettazione di un’offerta di lavoro ma che l’anno successivo riceve una migliore offerta che richiederebbe il suo ritorno in Francia. In questo caso abbiamo due possibilità:
- Se il contribuente ha fruito dell’agevolazione in busta paga, sarà necessario riportare in dichiarazione i redditi non agevolati in modo da scontare il differenziale d’imposta e di fatto decadere dal regime;
- Allo stesso modo qualora il contribuente avrebbe dovuto beneficiare della fruizione in dichiarazione la decadenza avverrà tramite la mancato opzione.
In sintesi a parere dello scrivente l’intervallo limitato a due soli periodi d’imposta comporta una facile gestione, perlomeno in termini dichiarativi di un’eventuale decadenza dal regime.
Lavoratori autonomi, ovvero professionisti impatriati
L’agevolazione per i lavoratori impatriati interessa anche i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che rispettano i requisiti richiesti dalla norma.
Quindi l’agevolazione per i lavoratori impatriati spetta a quei lavoratori autonomi che hanno trasferito la residenza in Italia che non sono stati residenti in Italia nei 2 anni precedenti il predetto trasferimento e che in aggiunta si impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni.
L’attività lavorativa deve inoltre essere prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta affinché il reddito prodotto sia effettivamente agevolabile.
Rispetto a questo, di particolare interesse è la conferma per la quale, se successivamente al rientro, nel quinquennio, vengono prodotti anche altri redditi di lavoro come es. questa volta redditi di lavoro dipendente gli ulteriori redditi possono godere della stessa agevolazione.
Ad esempio il caso del lavoratore od imprenditore rientrato nel 2020 che nel 2022 produce reddito da lavoro dipendente oltre anche a redditi di impresa o professionali, ad ogni modo una valutazione di questo genere dovrebbe essere operata sul caso specifico.
Casi particolari: rientro dal distacco, sportivi professionisti
Come definito fino ad ora, il regime di favore per i lavoratori impatriati concede la possibilità di usufruire di una riduzione della base imponibile a seconda delle caratteristiche soggettive del percipiente.
Nel contributo che segue abbiamo provato a chiarire che nonostante i requisiti apparentemente semplici, il regime è stato nel tempo via via modificato, comportando che la prassi in circolare debba essere valutata sulla base del contesto normativo di riferimento al tempo vigente.
In aggiunta, nel tempo i vari casi particolari in cui era inizialmente prevista una preclusione assoluta di accesso al regime di favore, hanno via via trovato una dettagliata definizione rispetto alle loro caratteristiche.
Faccio riferimento nello specifico ai casi di contribuenti non iscritti all’aire, o i lavoratori rientrarti da un periodo di distacco od anche agli sportivi professionisti per i quali sono numerosi gli interpelli pubblicati.
Lavoratori non iscritti all’AIRE
Nella prima prassi resa disponibile da parte dell’agenzia delle entrate sembrava che l’agevolazione per i lavoratori impatriati fosse preclusa a quei soggetti cittadini italiani che non fossero in regola con l’iscrizione Aire.
A seguito del dibattito scaturito da queste prime interpretazioni e dalle obiezioni sul fatto che potesse da tale norma scaturire una discriminazione tra soggetti iscritti e non iscritti all’aire il legislatore ho posto rimedio con l’art. 16 co. 5-ter del DLgs. 147/2015.
Infatti per espressa previsione, possono accedere all’agevolazione anche i cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia dall’1.1.2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta antecedenti il trasferimento.
Quindi ai sensi del comma introdotto, relativamente ai lavoratori impatriati non iscritti all’AIRE e già rientrati in Italia entro il 31.12.2019, sono applicabili, con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d’imposta ancora accertabili, le disposizioni di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 nel testo vigente al 31.12.2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nel periodo previsto dal co. 1 lett. a) del citato art. 16
La norma dispone altresì che:
“non si fa luogo al rimborso delle imposte pagate dai contribuenti in forza di adempimento spontaneo”.
Rientro dal distacco
In relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all’agevolazione, con la successiva prassi l’agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in relazione ai casi di rientro dal distacco, andando ad aprire più spiragli nella possibilità di applicazione anche in questi casi.
Con riferimento, in particolare, ai contribuenti che rientrano a seguito di distacco all’estero, la recente circolare n. 33/E ha precisato in linea generale che non spetta il beneficio fiscale in esame nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro.
Diversamente, nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa svolta dall’impatriato costituisca una “nuova” attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.
Al riguardo, si precisa che l’agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l’assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio.
Ciò accade, ad esempio, quando i termini e le condizioni contrattuali, indipendentemente dal “nuovo” ruolo aziendale e dalla relativa retribuzione, rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro in virtù di intese di varia natura, quali la sottoscrizione di clausole inserite nelle lettere di distacco ovvero negli accordi con cui viene conferito un nuovo incarico aziendale, dalle quali si evince che, sotto il profilo sostanziale, continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio. A titolo meramente esemplificativo, costituiscono indice di una situazione di continuità sostanziale:
- il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
- il riconoscimento dell’anzianità dalla data di prima assunzione;
- l’assenza del periodo di prova;
- clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale
quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della
sottoscrizione del nuovo accordo; - clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito
nell’ambito dell’organizzazione della Società distaccante e torneranno ad applicarsi i
termini e le condizioni di lavoro presso la Società di appartenenza in vigore prima del
distacco.
Sportivi professionisti
Per quanto concerne gli sportivi professionisti, quali i calciatori o le altre categorie di sportivi ascrivibili come professionisti.
E’ opportuno chiarire che per queste categorie di soggetti è possibile usufruire del regime di favore, qualora, ovviamente, si sia in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma in commento.
Per gli stessi sono comunque previste specifiche eccezioni come ad esempio la percentuale agevolabile in quanto il reddito è detassato sempre nella misura massima del 50%.
E’ inoltre previsto che ai fini dell’accesso all’agevolazione a differenza delle altre categorie di lavoratori versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile con specifiche modalità.
Il contributo è destinato per specifica prescrizione normativa al potenziamento dei settori giovanili.
Richiedi un supporto personalizzato
Nel caso in cui ti trovassi a gestire tematiche di fiscalità internazionale, come nel caso di un trasferimento dall’estero in Italia e dovrai gestire la valutazione e gli adempimenti collegati al fatto di essere considerato come lavoratore impatriato, avrai sicuramente bisogno del supporto di un professionista, che possa affiancarti nel prendere le decisioni migliori e aiutarti ad operare correttamente.
Se hai queste caratteristiche, ed hai bisogno di supporto, sentiti libero di contattarmi o fissare direttamente un breve call preliminare, nella quale definire le caratteristiche del tuo caso specifico e l’eventuale supporto necessario.
In ogni caso, se sei curioso di verificare se hai requisiti per accedere al regime di favore abbiamo preparato un test, che può darti una mano in questo.
