Il regime forfettario

Quali soggetti possono accedere al regime forfettario?
Come operare la scelta del regime fiscale a cui aderire quando si apre una nuova attività professionale? Come definire se sia meglio operare personalmente od in forma associata?

Nel contributo che segue provo a rispondere a queste domande, oltre a delineare le principali caratteristiche del regime forfettario.

Indice

  • Cos’è il regime forfettario?
  • Regime forfettario per professionisti
  • Requisiti di accesso al regime
  • Limiti del regime forfettario
  • Vantaggi per le nuove attività
  • Determinazione del reddito imponibile
  • Casi particolari
  • Supporto personalizzato

Cos’è il regime forfettario?

Il regime forfettario è uno dei regimi di determinazione del reddito utilizzabile in Italia, introdotto con la legge di Stabilità 2015, ovvero dall’art.1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il c.d. forfettario è differente dal regime di determinazione analitico del reddito, in quanto per l’appunto la determinazione del reddito avviene forfettariamente, è pertanto un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Il regime presenta dei requisiti e delle modalità di accesso, e cause di esclusione chiaramente definite dalla normativa dalla sua introduzione, ed attualmente in vigore anche a seguito delle recenti modifiche apportate con la legge di bilancio 2020.

Pertanto il suggerimento è sempre quello di chiedere il supporto di un Commercialista che ti affianchi nella definizione del regime fiscale più adatto alla tua attività lavorativa, e ti supporti nella gestione degli adempimenti periodici collegati.

Regime forfettario per professionisti

Con attività professionali si comprende ai fini del presente contributo quelle attività svolte da persone fisiche quali:

  • professionisti iscritti che necessitano di iscrizione in specifici albi professionali (es. commercialisti, avvocati, notai, medici);
  • da artisti (es. musicisti, attori, disegnatori);
  • da altri soggetti (es. fotografi, guide turistiche, esercenti servizi di pulizia o vigilanza).

Queste attività possono essere svolte in forma individuale o associata, tramite associazioni professionali a seconda delle caratteristiche soggettive dei soggetti partecipanti.

Il regime forfettario possono adottarlo i soggetti di ridotte dimensioni che nell’anno precedente quello di adozione hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a Euro 65.000 e sostenuto spese per prestazioni di lavoro non superiori a Euro 20.000.

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Se la scelta per l’adozione del regime forfettario è operata in fase di inizio attività, sarà necessario presumere di non superare il limite indicato; è comunque in tutti i casi, prevista la possibilità di optare per il regime analitico.

I compensi percepiti ai sensi del limite dei 65.000 Euro devono essere intesi in virtù del principio di cassa, ovvero sulla base della loro effettiva percezione durante il periodo d’imposta oggetto di verifica del limite stesso.

Requisiti di accesso al regime

La legge di bilancio 2020 ha apportato alcune modifiche alla disciplina, introducendo, tra le altre cose, un nuovo requisito di accesso, una nuova causa di esclusione e un sistema premiale per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica, obbligatoria ad oggi praticamente per tutti i restanti operatori economici.

Infatti, accedono al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente a quello di analisi hanno, contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi

Il limite per le spese sostenute deve essere verificato rispetto ai rapporti di lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Nel caso in cui si esercitino più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate)

Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

 Le cause di esclusione rispetto all’accesso al regime forfettario, sono molteplici e definiscono i soggetti che non possono accedere al regime forfetario.

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di altri regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Vantaggi per le nuove attività

Il regime forfettario, oltre ad essere ormai identificato come il regime naturale per i contribuenti che si interfacciano per la prima volta con il lavoro autonomo comporta maggiori vantaggi per chi avvia una nuova attività.

Infatti il dettato normativo prevede che l’imposta sui redditi dei contribuenti forfettari sia ridotta ad un terzo rispetto all’aliquota originale del 15%. L’imposta sostitutiva è quindi ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.

Determinazione del reddito imponibile

Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (allegato n. 2 – pdf alla legge n. 145/2018).

Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Il reddito assoggettato al regime forfetario rileva sempre quando, per la spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci, anche di natura non tributaria, le norme fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.

Casi particolari

A seguito della prima introduzione del regime forfettario, e delle sue successive modificazioni la prassi dell’agenzia delle entrate è andata piano a piano arricchendosi.

Il risultato è stato quello che ad oggi disponiamo di un quadro molto ampio di quelle che sono le possibilità ed i limiti di questo regime. Proviamo a riportare di seguito alcuni casi particolari e le soluzioni prospettate dall’agenzia rispetto ai casi specifici.

Ad esempio nel caso di iscrizione, dopo la pratica obbligatoria, ad un ordine o collegio professionale (come nel caso del praticante avvocato) è possibile adottare il regime forfettario anche continuando a esercitare l’attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro dove è stata svolta la pratica come riportato nella circolare dell’agenzia n. 8/E.

Od anche in caso di percezione di compensi derivanti dall’utilizzazione di opere dell’ingegno se correlati con l’attività di lavoro autonomo, concorrono al limite previsto dal regime forfettario e sono soggetti all’imposta sostitutiva ma sono determinati con una riduzione forfettaria propria di queste tipologie di reddito. Tali compensi non sono soggetti ad eventuali ritenute d’acconto da parte del committente; a tal fine, occorre rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto in cui il percipiente attesta che i compensi sono correlati all’attività di lavoro autonomo.

Dall’altro lato invece è stata esclusa la possibilità di usufruire del regime agevolato nel caso di quel collaboratore che abbia prestato la propria attività prevalentemente nei confronti di una fondazione per la quale negli anni precedenti il professionista aveva lavorato sulla base di un contratto di somministrazione, in quanto l’agenzia ha definito che non è possibile adottare il regime forfettario in quanto nel contratto di somministrazione intercorso si considera datore di lavoro l’utilizzatore (la fondazione) e non l’agenzia interinale.
Od anche nel caso in cui il professionista il quale abbia per un periodo prestato attività di lavoro dipendente presso il committente, e successivamente riprendendo l’attività professionale svolga l’attività di sindaco o di revisore, non potrà adottare il regime forfettario in quanto i compensi percepiti rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Supporto personalizzato

Quando ci si trova nell’attuazione di un nuovo progetto professionale, o semplicemente quando ci si affaccia al mondo del lavoro, tanto più in proprio, è necessario costruire sin da subito delle solide fondamenta. Pertanto il suggerimento è quello di richiedere il supporto di un commercialista che ti affianchi negli adempimenti formali, e ancora più importante, nella definizione del regime fiscale e degli adempimenti collegati.

Se pensi di avere necessità di un supporto in questo senso, o se hai semplicemente alcuni dubbi contattaci o fissa un appuntamento e ne discuteremo insieme.

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