Hai lavorato in Italia per parte dell’anno e non sai se dovrai versare le imposte e fare la dichiarazione dei redditi? Oppure, lavori stabilmente all’estero, ma per alcuni periodi hai lavorato in “smart working” dall’Italia? Ti sei appena trasferito all’estero e non sai se hai degli adempimenti fiscali da fare in Italia?

Nel contributo che segue provo a rispondere a queste domande, oltre a delineare i tratti generali della tassazione dei redditi dei soggetti non residenti fiscalmente in Italia.
Indice
- La tassazione delle persone fisiche non residenti
- In quali casi un reddito si considera prodotto in Italia?
- Il c.d. collegamento territoriale dei redditi
- Il non residente che svolge attività lavorativa in Italia
- Non residenti e credito d’imposta
- Richiedi un supporto personalizzato
La tassazione delle persone fisiche non residenti
La prima premessa da fare quando si tratta il tema della tassazione dei redditi dei soggetti fiscalmente non residenti in Italia, è che occorre preliminarmente verificare il possesso di tale qualifica in base ad un’attenta analisi che tenga in considerazione tutti i requisiti che devono necessariamente sussistere: di questo mi occupo in uno specifico contributo.
Una volta accertato, in base ai predetti requisiti, che il soggetto è effettivamente considerato non residente in Italia ai fini fiscali, occorre sapere che le persone fisiche non residenti sono tassate in Italia solo per i redditi qui prodotti, come previsto dall’art. 3 del T.U.I.R.
Si noti però che le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con gli Stati esteri possono, tuttavia, prevedere alcune eccezioni rispetto alla definizione di residenza fiscale e stabilire che per alcune specifiche tipologie di reddito la tassazione avvenga, esclusivamente o solo in parte, nello Stato estero di residenza.
In ogni caso, per individuare le modalità di tassazione dei differenti redditi occorrerà analizzare le varie tipologie dei redditi stessi e verificare la sussistenza di un collegamento territoriale con l’Italia.
In quali casi un reddito si considera prodotto in Italia?
Le persone fisiche non residenti, come anticipato, sono tassate in Italia solo per i redditi qui prodotti.
Ma quando un reddito viene considerato “prodotto in Italia”?
Nel contributo che segue vengono analizzati ed esaminati i presupposti che possono dare origine ad un reddito tassato in Italia, evidenziando le modalità di tassazione e gli adempimenti conseguenti.
In generale, il presupposto della tassazione in Italia è il legame con il territorio italiano.
Questo legame si concretizza a seconda delle tipologie dei redditi che il soggetto non residente fiscale percepisce in Italia. Infatti, a seconda della tipologia del reddito, mutano le metodologie di determinazione dell’imposta dovuta, nonché l’eventuale esclusione e le eventuali modalità di tassazione.
In molti casi è prevista l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta applicata direttamente dal soggetto che eroga il reddito; pertanto in questi casi, il più delle volte, la persona fisica non residente non ha alcun adempimento obbligatorio aggiuntivo da fare.
L’art. 23 del T.U.I.R. disciplina espressamente l’applicazione dell’imposta ai non residenti, andando quindi ad esplicitare in quali casi, ai fini dell’applicazione dell’imposta sui redditi ai non residenti, il reddito è considerato come prodotto all’interno del territorio dello Stato sulla base della categoria del reddito.
Il cd. collegamento territoriale dei redditi
In generale, a prescindere dalla qualifica del soggetto (residente/non residente) il presupposto della tassazione dei redditi in Italia è il legame con il territorio italiano che, può verificarsi a seconda della tipologia del reddito.
Ad esempio, per essere più chiari, per quanto concerne le attività lavorative il reddito che deriva da esse può essere considerato prodotto in Italia, e quindi qui tassabile, quando la prestazione venga effettuata sul territorio italiano.
O ancora, in caso di redditi derivanti da beni immobili situati in Italia o redditi fondiari di altro genere, gli stessi vengono considerati come prodotto in Italia, e quindi tassabili in Italia.
Inoltre, spesso la tassazione dei redditi percepiti da soggetti non residenti in Italia avviene quando è coinvolto un soggetto Italiano, ovvero nel caso in cui il reddito venga corrisposto dallo Stato italiano, oppure da soggetti residenti o stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Questo in genere, è il caso dei proventi finanziari, come ad esempio la detenzione di partecipazioni azionarie in società Italiane, o ancora i titoli di Stato italiani.
Tali redditi, essendo corrisposti da soggetti residenti o dallo Stato, potrebbero essere soggetti ad una ritenuta a titolo d’imposta, o non essere proprio tassati, a seconda dei singoli casi.
Il non residente che svolge attività lavorativa in Italia
Con attività di lavoro, si intendono le attività di lavoro prestate nelle più varie forme: attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, o anche collaborazioni coordinate e continuative, c.d. co.co.co.
Ovviamente a seconda della tipologia di attività di lavoro che il soggetto non fiscalmente residente in Italia pone in essere, ci saranno delle specifiche peculiarità.
In generale, il tratto che accomuna tutte le attività lavorative in relazione al collegamento territoriale con l’Italia, è il fatto che le stesse siano svolte in Italia.
Per le attività di lavoro dipendente, fondamentale è che l’attività sia prestata in maniera non occasionale in Italia. Presente questo requisito, il trattamento di tali redditi sarà differente a seconda che il soggetto sia considerato come residente fiscale in un Paese con cui l’Italia abbia o meno stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni.
Infatti, per i soggetti residenti in Paesi con cui non è stipulata alcuna convenzione, i redditi percepiti per attività di lavoro dipendente sono sempre tassati in Italia (oltre che nello Stato estero di residenza) se prestati nel territorio italiano. Per un’eventuale eliminazione della doppia imposizione, sarà quindi necessario indagare i metodi previsti dalla normativa fiscale del paese estero.
Se il lavoratore è invece considerato residente fiscale in un Paese in cui vige una convenzione contro le doppie imposizioni tra il paese estero e l’Italia, come di consueto, sarà necessario verificare lo specifico trattamento riservato ai redditi di lavoro dipendente, di solito all’art.15 della convenzione in questione.
In genere, i redditi percepiti per attività di lavoro dipendente prestato in Italia sono tassati esclusivamente nel Paese di residenza del percettore quando si verifichino congiuntamente le condizioni di seguito:
- il lavoratore soggiorna in Italia per un periodo non superiore a 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro residente all’estero;
- l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia;
In pratica, è opportuno consultare la singola Convenzione stipulata con il Paese di residenza della persona interessata, nella sezione dedicato al “lavoro subordinato” al fine di stabilire con precisione se il reddito è tassabile in Italia, anche in base al computo dei giorni di permanenza in Italia. In questi casi si suggerisce di avvalersi del supporto di un professionista, che possa affiancarti nel prendere le decisioni migliori e supportarti nell’operare correttamente.
Si noti bene che, a tal fine, sono considerati redditi di lavoro dipendente anche i compensi percepiti da lavoratori soci di cooperative, anche per i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti di questa tipologia.
Discorso a sé stante, è invece valido per quei compensi che vengono corrisposti dal datore di lavoro residente in Italia, in virtù di un rapporto di lavoro dipendente, al momento della cessazione dell’attività lavorativa, come ad esempio il TFR.
Diverso è il discorso quando si tratta della tassazione delle attività di lavoro autonomo, per le persone fisiche non residenti fiscali in Italia.
Infatti l’art.23del T.U.I.R., al punto d) del primo comma afferma che si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato.
Sorge spontaneo chiedersi quali attività vengono considerate di lavoro autonomo, e quando posso essere considerate come esercitate nel territorio dello Stato.
Anche in questo caso, sarà da differenziare il trattamento qualora il lavoratore è considerato residente fiscale in un Paese in cui vige una convenzione contro le doppie imposizioni tra lo stesso paese estero e l’Italia o meno.
Infatti, se il professionista è residente in uno Stato con cui non vige alcuna Convenzione, il reddito conseguito dall’attività svolta in Italia sarà sempre tassato e sarà quindi necessario adempiere a tutti i relativi obblighi dichiarativi (presentazione della dichiarazione dei redditi).
Viceversa, qualora il lavoratore autonomo sia residente in un paese con cui l’Italia ha attualmente in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni, sarà possibile invocarne l’applicazione.
Il riferimento utile ad esplicitare quali attività vengano considerate di lavoro autonomo e quando siano considerate come esercitate nel territorio dello stato è rinvenibile all’interno della convenzione.
In generale, le Convenzioni fanno riferimento ai redditi che sono qualificati di lavoro autonomo in senso stretto, ovvero le attività indipendenti di carattere scientifico, artistico, o letterario; o anche le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili o ad altre attività indipendenti di carattere analogo.
Per quanto riguarda gli altri redditi che per la norma italiana sono assimilati al lavoro autonomo, è necessario verificare se rientrano nella clausola o se, invece, trovano la loro disciplina in specifici articoli della Convenzione. Come ad esempio nelle convenzioni stipulate dall’Italia con la Francia e l’Austria, dove le disposizioni relative al lavoro autonomo sono contenute all’interno dell’art. 14.
Le Convenzioni stabiliscono che i redditi derivanti dalle professioni indipendenti sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del professionista, a meno che questi non operi in Italia mediante una base fissa professionale e/o di affari.
Con base fissa si intende ad esempio lo studio medico del dentista francese tramite il quale opera anche in Italia, od ancora l’ufficio di un architetto o di un avvocato che operino appunto anche in Italia in una loro sede.

Quindi, in presenza di una base fissa saranno tassati i redditi attribuibili alla base stessa con le modalità ordinarie e proprie del lavoro autonomo. Si ricorda che in questi casi sarà comunque necessario adempiere a tutti gli obblighi di fatturazione e in materia di imposte indirette, a seconda del regime di determinazione del reddito definito in fase di apertura della partita iva.
In questi casi si suggerisce sempre di essere supportati da un Commercialista al fine di fronteggiare le varie criticità presenti.
Non residenti e credito d’imposta
Come detto le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con gli Stati esteri possono, tuttavia, prevedere eccezioni rispetto alla definizione della residenza.
Inoltre, per alcune specifiche categorie di reddito, è possibile che sia prevista la tassazione esclusivamente o solo in parte, nello Stato estero di residenza. Per verificare ciò è necessario analizzare le singole convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dai vari paesi con l’Italia.
Alcune convenzioni prevedono infatti la possibilità di concedere un credito d’imposta, come avviene in Italia per i soggetti fiscalmente residenti.
Ovviamente tale credito, se previsto, dovrà essere richiesto esclusivamente nel paese di residenza del soggetto, e non in Italia quindi.
Alternativamente, nei casi in cui il reddito risulta tassabile in Italia secondo la norma interna e la Convenzione prevede un trattamento più favorevole, il non residente può chiederne l’applicazione, direttamente a chi eroga il reddito o, in alternativa, può chiedere il rimborso delle imposte pagate o trattenute in più, rispetto a quanto previsto dalla Convenzione.
Richiedi un supporto personalizzato
Nel caso in cui ti trovassi a gestire tematiche di fiscalità internazionale, come nel caso di un trasferimento all’estero al fine di qualificarti come soggetto fiscalmente non residente, avrai sicuramente bisogno del supporto di un professionista, che possa affiancarti nel prendere le decisioni migliori e supportarti ad operare correttamente.
Se hai queste caratteristiche, ed hai bisogno di supporto, sentiti libero di contattarmi o fissare direttamente un breve call preliminare, nella quale definire le caratteristiche del tuo caso specifico e l’eventuale supporto necessario.