Hai vissuto un periodo all’estero, e di ritorno in Italia non hai dichiarato immobili o attività finanziarie detenute all’estero?
Hai dimenticato di dichiarare il tuo conto corrente all’estero?
Se si posso, in qualche modo, riparare prima di essere accertato da parte dell’agenzia delle entrate?

Nel contributo che segue proviamo a rispondere a queste domande, oltre che a fare un po’ di chiarezza sugli obblighi ed il carico fiscale correlati alla detenzione di attività finanziare ed immobili, all’estero.
Hai bisogno di un supporto professionale in relazione a queste tematiche?
Contattaci e potremmo definire le forme di assistenza che più si addicono al tuo caso specifico.
Indice
- Dichiarazione dei redditi e modello RW
- Ravvedimento operoso: Ivie ed Ivafe
- Omesso RW, omessa dichiarazione?
Dichiarazione dei redditi e modello RW
Come definito più dettagliatamente nel contributo relativo alle attività finanziarie ed immobili detenuti all’estero le persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia, che detengono immobili e/o attività finanziare al di fuori del territorio nazionale, hanno l’obbligo di adempiere rispettivamente ai seguenti obblighi:
- obbligo di monitoraggio fiscale,
- obbligo del versamento delle imposte patrimoniali e reddituali.
L’obbligo di monitoraggio fiscale si traduce praticamente nella necessità da parte del contribuente di dichiarare le attività finanziarie e gli immobili detenuti all’estero, all’interno del modulo RW facente parte del modello redditi persone fisiche.
L’obbligo del versamento delle imposte patrimoniale è relativo quindi all’Ivie ed all’Ivafe ed l’irpef o le relative imposte sostitutive sui redditi eventualmente percepiti.
Il pagamento dell’Ivie e dell’Ivafe seguono le regole e le scadenze previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.
Pertanto a decorrere dal primo anno di detenzione, il versamento del saldo sarà dovuto entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Allo stesso modo il modulo RW dovrà essere integrato all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al primo anno di detenzione con scadenza per l’invio al 30 novembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Si ricorda infine che il modulo RW non è generalmente contemplato all’interno del modello 730 pertanto qualora si percepiscano redditi da lavoro dipendente, sarà necessario predisporre anche il modello redditi con il relativo modulo per la denuncia delle attività finanziarie e immobili esteri.
Ravvedimento operoso: Ivie ed Ivafe
Come definito quindi, il versamento delle imposte patrimoniali risulta dovuto nelle medesime scadenze relative all’irpef; ma nel caso in cui non si sia provveduto, per le ragioni più disparate, al versamento è possibile fare qualcosa?
Fortunatamente la risposta è si, bisognerà ricorrere al ravvedimento operoso.
Rispetto a questo si suggerisce di essere supportati da un professionista nel qual caso sia necessario ricorrere a questo istituto.
Proviamo di seguito quindi a definire brevemente di cosa si tratta e quali imposte risultano, ad oggi, ravvedibili.
In linea generale, l’istituto del ravvedimento operoso consente di regolarizzare, pagando sanzioni ridotte, tutte le violazioni tributarie causate da errori od omissioni, ad esempio quelle riguardanti gli adempimenti dichiarativi oppure gli obblighi di versamento, di fatturazione, di certificazione e registrazione dei corrispettivi; viceversa, non sono sanabili gli illeciti derivanti da comportamenti antigiuridici di diversa natura. L’istituto del ravvedimento operoso può inoltre essere utilizzato in caso di versamenti carenti, tardivi od omessi di qualsiasi tributo.
Le condotte sopra definite come nel caso di mancato versamento dell’Ivie e dell’Ivafe, possono essere quindi regolarizzati, tramite ravvedimento, versando spontaneamente:
- il tributo dovuto
- gli interessi moratori
- la sanzione
Gli interessi devono essere computati al tasso legale annuo, calcolati dal giorno successivo al termine (non rispettato) entro il quale doveva essere assolto l’adempimento fino a quello in cui viene eseguito il pagamento.
Per determinarli, si può usare la formula:
(imposta x tasso legale x giorni di ritardo) / 365
Si fa presente che il denominatore resta tale anche quando l’anno nel corso del quale gli interessi sono maturati è bisestile, cioè, come il 2020, è composto di 366 giorni come specificato nella risoluzione 296/2008.
La sanzione in virtù del ravvedimento sarà ridotta rispetto alla sanzione piena che si riceverebbe in caso di accertamento. L’entità della sanzione è diversificata in funzione della tempestività del ravvedimento, ossia del tempo intercorso tra la commissione della violazione e la sua regolarizzazione da parte del contribuente medesimo.
Omesso RW, omessa dichiarazione?
Per molto tempo il tema se il quadro RW fosse parte integrante della dichiarazione dei redditi, o potesse invece essere considerata come dichiarazione a se stante frutto di un’autonoma obbligazione ha fatto molto discutere, e sollevato vari dubbi tra gli addetti ai lavori.
In quanto, la definizione del RW come dichiarazione o come quadro facente parte della dichiarazione dei redditi medesima, cambia considerevolmente le possibilità da parte del contribuente in termini di integrazione dei contenuti e di eventuale ravvedimento.
In molti accertamenti in cui veniva avvallata la prima ipotesi la tesi erariale rispetto al modulo RW è sempre stata che lo stesso modulo risulta essere una dichiarazione autonoma e pertanto da considerarsi omessa oltre i 90 giorni, senza possibilità di ravvedimento attraverso integrativa.
In realtà è necessario chiarire che l’Agenzia già con la circolare 11/E/2010 aveva ritenuto “ravvedibile”, attraverso la dichiarazione integrativa, l’omessa compilazione del citato modulo:
“qualora abbiano presentato la dichiarazione annuale, ma abbiano omesso di presentare il modulo
RW, nonché di dichiarare i relativi interessi, possono usufruire del trattamento sanzionatorio attenuato”
Più recentemente a seguito di numerose pronunce giurisprudenziali, tra le più recenti Cassazione ordinanza n. 31626/2021, l’Agenzia ha finalmente chiarito la possibilità di integrativa per il modulo RW e di ravvedimento delle eventuali imposte a debito.
Infatti con la risposta alla risoluzione 82/E/2020 del dicembre 2020, l’amministrazione finanziaria ha spiegato come regolarizzare l’omessa indicazione di tali disponibilità estere.
Alla luce della pronuncia e dei documenti di prassi dell’Agenzia, l’omessa compilazione del modello RW è quindi regolarizzabile:
- entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, applicando la sanzione specifica prevista per la violazione al modello RW (articolo 5, comma 2, ultimo periodo, del Dl 167/1990) pari a 258 euro, oltre alla sanzione di omesso versamento (articolo 13 del Dlgs 471/1997), se l’omissione ha prodotto anche effetti sostanziali sulle imposte dovute a titolo di Ivie e/o Ivafe;
- oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, applicando la sanzione per infedele dichiarazione (articolo 1, comma 2, del Dlgs 471/1997), oltre alla sanzione specifica prevista per il quadro RW (articolo 5, comma 2, primo o secondo periodo, Dl 167/1990).
Per entrambe le ipotesi è possibile applicare le riduzioni previste in caso di ravvedimento.
Resta ancora da chiarire il dubbio legato ai soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione perché titolari solo di redditi di lavoro dipendente o assimilati, per i quali l’obbligo è assolto attraverso la certificazione unica (c.d. CU). Per tali soggetti, infatti, in assenza della presentazione di alcun modello dichiarativo, sembrerebbe escluso il ravvedimento dell’RW tramite integrativa.
A diverse conclusioni, invece si potrebbe giungere per i contribuenti i quali sono soliti assolvere l’obbligo dichiarativo tramite il modello 730.
Il quale essendo una dichiarazione a tutti gli effetti, risulta ravvedibile tramite integrativa. Conferma in tal senso, si evince dalle istruzioni al 730, secondo le quali, l’RW costituisce un «quadro aggiuntivo» al modello, ad ogni modo da un punto di vista pratico risultano ancora delle difficolta in questo senso.
Infine occorre sul tema ricordare che alcuni Uffici dell’Agenzia delle entrate, nonostante i documenti di prassi e e le numerose sentenze, si ostinino ad affermare che l’RW sia una dichiarazione autonoma e quindi non sanabile oltre i 90 giorni.
Prova ne è, infatti, che nell’ultima sentenza in ordine di tempo citata, sia stato proprio l’Ufficio a proporre ricorso financo in Cassazione, dopo che entrambi i giudici di merito nei gradi precedenti avevano annullato le pretese del ricorrente, nella speranza di escludere la validità del ravvedimento effettuato dal contribuente con la dichiarazione integrativa.
Infine, vista la complessità dei temi trattati si consiglia sempre di essere supportati da un Professionista se si ha a che fare con tematiche di fiscalità internazionale o si ha la necessità di sanare casi complessi.
Se hai un problema di questo genere contattaci e valuteremo insieme le migliori soluzione in relazione al tuo caso specifico.
