Hai lavorato all’estero per parte dell’anno e non sai se dovrai versare le imposte e fare la dichiarazione dei redditi?
Oppure, lavori stabilmente in Italia da poco?
Ti sei appena trasferito all’estero e non sai se hai ancora degli adempimenti fiscali da fare in Italia?

Nel contributo che segue provo a rispondere a queste domande, oltre a delineare i tratti generali della tassazione dei redditi dei soggetti residenti fiscalmente in Italia.
Indice
- La tassazione delle persone fisiche residenti
- Quali redditi esteri tassare?
- Il residente che svolge attività lavorativa non in Italia
- Credito d’imposta
- Richiedi un supporto personalizzato
La tassazione delle persone fisiche residenti
La prima premessa da fare quando si tratta il tema della tassazione dei redditi dei soggetti fiscalmente residenti in Italia, è che occorre preliminarmente verificare il possesso di tale qualifica in base ad un’attenta analisi che tenga in considerazione tutti i requisiti che devono necessariamente sussistere ai fini della residenza fiscale in Italia del quale mi occupo nel relativo contributo.
Una volta accertato, in base ai predetti requisiti, che il soggetto è effettivamente considerato residente in Italia ai fini fiscali, occorre sapere che le persone fisiche residenti sono tassate in Italia su tutti i redditi posseduti, ovvero ovunque prodotti, come previsto dall’art. 3 del T.U.I.R, in ossequio al principio di tassazione su base mondiale (c.d. world wide taxation principle).
Si noti però che le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con gli Stati esteri possono, tuttavia, prevedere alcune eccezioni rispetto alla definizione di residenza fiscale e stabilire che per alcune specifiche tipologie di reddito la tassazione avvenga, esclusivamente o solo in parte, nello Stato estero di residenza. In ogni caso, per individuare le modalità di tassazione dei differenti redditi occorrerà analizzare le varie tipologie dei redditi stessi e verificare l’eventuale trattamento specifico riservatogli.
Quali redditi esteri tassare?
Sostanzialmente, in virtù del principio di tassazione su tutti i redditi posseduti, la tassazione dei redditi delle persone fisiche residenti in Italia avviene su qualsiasi entrata reddituale che il soggetto percepisce, da qualsiasi fonte essa provenga.
In linea generale, quindi il reddito complessivo dei soggetti fiscalmente residenti è formato dai redditi di ogni tipologia e di qualsiasi fonte, a seconda del loro luogo di produzione.
Per individuare le modalità di inclusione all’interno del reddito complessivo e della loro conseguente tassazione, i differenti redditi devono essere analizzati sulla base delle varie tipologie dei redditi stessi e verificare l’eventuale trattamento specifico riservatogli (come ad esempio in relazione ai redditi che prevedono una tassazione separata art.17 del tuir).
Determinato il reddito complessivo, sarà possibile modificare la base imponibile complessiva alla quale applicare l’aliquota d’imposta sui redditi tramite il beneficio delle deduzioni e detrazioni d’imposta.
Il residente che svolge attività lavorativa non in Italia
Come definito in numerosi altri articoli relativi a questo tema con attività di lavoro, si intendono le attività di lavoro prestate nelle più varie forme: attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, o anche collaborazioni coordinate e continuative, c.d. co.co.co.
Ovviamente a seconda della tipologia di attività di lavoro che il soggetto fiscalmente residente in Italia pone in essere, ci saranno delle specifiche peculiarità. In generale, bisogna in prima istanza ammettere che non tutte le tipologie contrattuali proprie dell’ordinamento italiano hanno un loro corrispondente in ambito internazionale.
Per le attività di lavoro dipendente, svolte in forma di distacco presso un datore di lavoro estero, e secondo le prescrizioni che questo istituto richiedono, il trattamento di tali redditi sarà differente a seconda del trattamento che il reddito riceverà nel paese estero.
Generalmente, in questi casi, il lavoratore dipendente sostiene una doppia imposizione in quanto il reddito viene tassato alla fonte dal datore di lavoro estero e riportato anche in dichiarazione, andando a formare come prescritto il reddito complessivo.
In tal caso, sarà possibile procedere alla richiesta di un credito d’imposta non appena l’imposta estera verrà considerata come pagata a titolo definitivo.
Inoltre è in generale possibile, in caso di presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia ed il paese fonte del reddito nel quale il lavoratore svolge l’attività lavorativa che i redditi percepiti per tale attività di lavoro dipendente siano tassati esclusivamente nel Paese di residenza del percettore quando si verifichino congiuntamente le condizioni di seguito:
- il lavoratore soggiorna in Italia per un periodo non superiore a 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro residente all’estero;
- l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia;
In pratica, è opportuno consultare la singola Convenzione stipulata con il Paese di residenza della persona interessata, nella sezione dedicato al “lavoro subordinato” al fine di stabilire con precisione se il reddito è tassabile in Italia, anche in base al computo dei giorni di permanenza in Italia. In questi casi si suggerisce di avvalersi del supporto di un professionista, che possa affiancarti nel prendere le decisioni migliori e supportarti nell’operare correttamente.
Diverso è il discorso quando si tratta della tassazione delle attività di lavoro autonomo, per le persone fisiche residenti fiscali in Italia. Infatti l’art.23del T.U.I.R., al punto d) del primo comma afferma che si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato. Ad ogni modo in virtù della residenza del soggetto, il lavoratore autonomo
In questi casi si suggerisce sempre di essere supportati da un Commercialista al fine di fronteggiare le varie criticità presenti.
Credito d’imposta
Come detto le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con gli Stati esteri possono, tuttavia, prevedere eccezioni rispetto alla definizione della residenza. Inoltre, per alcune specifiche categorie di reddito, è possibile che sia prevista la tassazione esclusivamente o solo in parte, nello Stato estero.
Ad ogni modo, qualora il soggetto fiscalmente sconti una doppia imposizione per i redditi di fonte estera tassati anche in Italia, in quanto concorrono alla formazione del reddito complessivo, sarà possibile aver riconosciuto un un credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, sulla base delle modalità definite dalla normativa.
Richiedi un supporto personalizzato
Nel caso in cui ti trovassi a gestire tematiche di fiscalità internazionale, come nel caso di un trasferimento dall’estero in Italia e dovrai gestire la valutazione e gli adempimenti collegati al fatto di essere considerato come soggetto fiscalmente residente, avrai sicuramente bisogno del supporto di un professionista, che possa affiancarti nel prendere le decisioni migliori e aiutarti ad operare correttamente.
Se hai queste caratteristiche, ed hai bisogno di supporto, sentiti libero di contattarmi o fissare direttamente un breve call preliminare, nella quale definire le caratteristiche del tuo caso specifico e l’eventuale supporto necessario.
