La normativa per il contrasto alle attività di riciclaggio di denaro e/o titoli al portatore, derivanti da attività criminali e/o destinato al finanziamento del terrorismo, è in continuo aggiornamento all’interno dell’ordinamento internazionale ed europeo, comportando pertanto evoluzioni anche nella normativa nazionale.

Nel contributo che segue provo a delineare i tratti generali della normativa relativa alla circolazione del denaro contante e dei titoli al portatore, riportando i nuovi limiti in vigore dal 1 gennaio 2022.
Indice
- La normativa relativa alla circolazione del contante
- Limiti 2022 alla circolazione del denaro contante
- Esempi di operazioni lecite ed illecite
- Eventuali sanzioni
La normativa relativa alla circolazione del contante
Storicamente, sin dal 1991 la Comunità Europea ha messo in atto politiche di prevenzione all’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite con l’emanazione di diverse direttive. Dopo i numerosi interventi normativi susseguitesi nel tempo e con risvolti poco organici nel nostro sistema normativo interno, con il recepimento della direttiva n. 2005/60/CE si è vista nell’ordinamento italiano l’introduzione di un complesso e strutturato sistema di norme per il monitoraggio dell’operazioni sospette e il contrasto alle operazioni illecite, realizzato con l’emanazione del D.Lgs. n. 231/2007.
Dall’introduzione di questa normativa, la soglia di utilizzo lecito di denaro contante ha conosciuto variazioni di valore nel tempo sia in aumento così come in diminuzione.
L’attuale orientamento del Legislatore mira al contenimento dell’uso del contante in favore dell’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.
In questa direzione vanno tutti gli interventi degli ultimi anni, attivate con l’intento di stimolare i consumatori a effettuare pagamenti con mezzi tracciabili in sostituzione del denaro contante, tra i quali possiamo citare:
– l’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;
– l’introduzione della fatturazione elettronica (in previsione anche per i forfettari);
– l’obbligo di accettazione dei pagamenti tramite POS per imprese e professionisti;
– l’introduzione dell’obbligo di tracciabilità per le spese che danno diritto alle detrazioni IRPEF del 19%.
Nella stessa direzione opera anche l’introduzione del credito d’imposta pari al 100% delle commissioni addebitate per le transazioni con strumenti tracciabili effettuate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, prevista dall’art. 11-bis, commi 10 e 11, del D.L. n. 73/2021.
Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ed è destinato ai piccoli esercenti, con un volume di affari annuo complessivo inferiore a 400 mila euro.
È stato inoltre introdotto un ulteriore credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, nella misura massima di 160 euro, per l’acquisto il noleggio o comunque l’utilizzo di strumenti che consentano il pagamento elettronico e il collegamento con i registratori telematici.
Tutte queste misure, combinate con la graduale diminuzione del limite per il lecito utilizzo di contante, tendono dunque a ridurre il suo utilizzo e a tracciare le transazioni per limitare le possibilità che i proventi di attività illecite possano essere convogliate nell’alveo dell’economia legale.
Limiti 2022 alla circolazione del denaro contante
Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020, ovvero il D. Lgs. n. 124/2019 ha modificato la disciplina, contenuta nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 all’art. 49, relativa alle soglie legali di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi dagli intermediari abilitati.
Con tale norma è stato infatti ridotto il limite per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore per i cittadini residenti in Italia, che dal 1° gennaio 2022 è fissato nella misura di 1.000 euro per singola transazione.
La norma, come chiarito, ha l’esplicito obiettivo di contrastare le operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e finalizzato al finanziamento di attività criminali e/o terroristiche.
La precedente modifica aveva introdotto, con l’art. 18 del D.L. n. 124/2019, collegato alla legge di Bilancio 2020, la graduale riduzione del limite di utilizzo del contante che è passato dal precedente limite di 3.000 euro all’attuale limite di 1.000 euro per singola transazione.
Infatti la precedente formulazione vietava il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, fosse complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.
A decorrere dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 tale limite è stato gradualmente abbassato a 2.000 euro, ed è stato, infine ulteriormente ridotto, dal 1 gennaio 2022, alla cifra di 1.000 euro.
I trasferimenti di contanti sopra soglia quindi, da ora in avanti, potranno essere effettuati esclusivamente attraverso Banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento secondo la procedura stabilita dall’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.
Esempi di operazioni lecite ed illecite
Definiti brevemente i riferimenti normativi, e l’evoluzione nel tempo dei limiti stessi provi ora a fare qualche esempio di operazioni lecite ed illecite.
In questo contesto si segnala che vengono considerate illecite tutte quelle operazioni che avvengano in contanti per somme superiori alla soglia di 1.000 euro, ma anche tutte quelle che artificiosamente introducano nelle transazioni un frazionamento fittizio dei pagamenti, allo scopo di eludere il limite di legge.
Tra le operazioni illecite devono intendersi incluse anche le donazioni e i prestiti, pur se effettuati fra parenti.
Sono ovviamente ancora consentiti i pagamenti c.d. misti, che avvengano dunque in parte con mezzi tracciabili e in parte in contanti, quando la parte contante sia naturalmente inferiore alla soglia menzionata.
Ad esempio, allo stesso modo, potrebbe essere valutato come lecito il pagamento di una fattura commerciale con valore superiore alla soglia di 1.000 euro se effettuato con assegni, anche trasferibili se di importo inferiore a 1.000 euro, qualora gli assegni riportino nome o ragione sociale del beneficiario.
Questo perché assunto che l’emissione e l’incasso risulteranno tracciati nella banca sia dell’emittente che del prenditore, non determinando in questo caso dunque la cumulabilità dei singoli pagamenti, che avrebbe determinato l’illiceità dell’operazione complessivamente osservata.
Sono invece considerati leciti, fermo restando il potere d’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria al fine di verificare nel concreto la natura dell’operazione e le eventuali illiceità:
- i versamenti e i prelievi sul proprio conto corrente superiori alla soglia di legge;
- le transazioni relative al pagamento di compensi per attività di lavoro autonomo occasionale;
- la retribuzione dei collaboratori domestici;
- i pagamenti in favore della pubblica amministrazione, la quale è invece obbligata a effettuare tutti i pagamenti superiori a 1.000 euro con mezzi tracciati.
In relazione a tutte le altre retribuzioni di varie forme di lavoro dipendente si ricorda che permane il divieto assoluto di pagamento in contanti come introdotto recentemente dalle previsioni della legge di bilancio del 2018 ovvero dall’art.1, Co. 910-913 della Legge 205/2017.
Restano esclusi dalla limitazione all’uso del contante, i pagamenti effettuati dagli stranieri: ovvero per tutti i soggetti non residenti per le transazioni effettuate sul territorio italiano, per i quali è infatti fissato a 10.000 euro il limite per singola transazione.
In tal caso sarà comunque necessario l’utilizzo di una specifica procedura.
Eventuali sanzioni
Sono previste specifiche sanzioni pecuniarie per la violazione dei suddetti limiti, disciplinate dall’art. 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Le sanzioni, rimodulate nei minimi e ricondotte alle nuove soglie, variano a seconda che la parte sanzionata sia attiva nella transazione, consegnando o ricevendo la somma collegata alla transazione, o sia invece il soggetto titolare dell’obbligo di segnalazione a non denunciare l’operazione “sospetta”.
