Vivi in Italia e percepisci una pensione dall’estero ?
Sei da poco arrivato in Italia e vuoi capire dove e come dovrai versare le imposte?
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Nel contributo che segue, proviamo a delineare le regole generali di tassazione per i titolari di pensioni estere in Italia. Inoltre andremo a definire i tratti salienti del regime agevolativo per i nuovi residenti in Italia titolari di pensione estera.
Indice
- Pensioni estere, cosa sono?
- Pensioni private e pensioni pubbliche
- Le pensioni nelle convenzioni internazionali
- Trattamento pensioni estere in Italia
- Regime di favore per i pensionati esteri che si trasferiscono nel Sud Italia
- Determinazione dell’agevolazione
- Modalità di applicazione
- Durata e possibile estensione del regime
- Adempimenti generali del pensionato
-
Ulteriori vantaggi per i pensionati neoresidenti
Rispetto al trattamento fiscale dei redditi da pensione, premessa generale come per qualsiasi altra tipologia di reddito, è la definizione della residenza del soggetto percipiente.
In seconda analisi sarà necessario definire la tipologia del reddito e verificarne quindi le modalità di tassazione tramite il confronto del trattamento nella normativa nazionale italiana e con la normativa pattizia internazionale, ovvero i trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall’Italia.
Dipartimento Finanze – Convenzioni per evitare le doppie imposizioni
Pensioni estere, cosa sono?
Con pensioni estere si fa riferimento ai redditi corrisposti da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato.
Nella definizione della caratteristica oggettiva di “pensione” sa fa quindi esclusivo riferimento a quei redditi che vengono corrisposti ad un soggetto persone fisica, sulla base della contribuzione obbligatoria versata nel corso della sua attività lavorativa nello stato estero.
Definito brevemente cosa si intende per pensione, ai fini dell’agevolazione oggetto del presente contributo, a seconda del soggetto erogatore del reddito la pensione potrà inoltre essere definita come privata e/o pubblica.
Si fa notare che questa caratteristica del reddito da pensione percepito sarà fondamentale rispetto all’individuazione della normativa applicabile e delle conseguenti agevolazioni utilizzabili.
Pensioni private e pensioni pubbliche
Come detto, nella definizione delle pensioni estere si fa riferimento ai redditi corrisposti da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello altro Stato. Appurata la caratteristica oggettiva che si tratti di un effettivo reddito da “pensione”.
La distinzione principale da operare, quando si tratta di pensioni con implicazioni di fiscalità internazionale (perché incassate in uno stato diverso da quello in da cui deriva il pagamento), è sicuramente quella dell’individuazione della natura, ovvero tra pensioni private e pensioni pubbliche.
Questa distinzione infatti è fondamentale, come detto, per definire le modalità di tassazione in quanto a seconda della sua tipologia la pensione potrebbe avere un trattamento fiscale differente ai sensi delle norme contenute nei trattati contro le doppie imposizioni.
In questo ambito occorre segnalare che viste le possibili peculiarità contenute nelle varie versione dei trattati contro le doppie imposizioni è opportuno effettuare una verifica dello specifico accordo di riferimento, oltre che tenere in considerazione i possibili occasionali aggiornamenti.
In altre parole, per ogni caso specifico è consigliata una relativa analisi che vada ad analizzare:
- la tipologia della pensione percepita dal soggetto residente in Italia;
- analisi del trattato in termini di doppia imposizione stipulato tra Italia ed il paese estero;
- analisi dell’eventuale trattato in termini di sicurezza sociale stipulato tra Italia ed il paese estero;
- verifica della compatibilità con il regime di favore per i pensionati neo-residenti in Italia.
La recente circolare 21/2020 dell’agenzia delle entrate ha chiarito inoltre che rientrano nella nozione di redditi da pensione tutti gli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, anche quelli che trovano la loro causale in un rapporto diverso dal lavoro dipendente, come il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo. Sono ricomprese tra “le pensioni di ogni genere” anche le indennità una tantum, come la capitalizzazione delle pensioni, erogate a seguito del versamento di contributi, anche a prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro
Le pensioni nelle convenzioni internazionali
In generale, il trattamento fiscale delle pensioni all’interno delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni discende dalla loro tipologia, come definita nel precedente paragrafo.
Infatti, per essere più chiari: le pensioni pubbliche sono generalmente normate dalle disposizioni contenute all’interno dell’articolo 19 del modello di convenzioni OCSE contro le doppie imposizioni, mentre le pensioni private ricadono all’interno delle prescrizioni definite dall’art 18 del medesimo modello di convenzione. La disciplina di tassazione risulta pertanto diversa a seconda che la pensione sia corrisposta dallo Stato (o da un ente pubblico) oppure da organismi privati.
Mentre le pensioni private sono per lo più tassate esclusivamente nel paese di residenza del soggetto, per quelle pubbliche la medesima disciplina si applica, in alcuni casi, solo se il beneficiario ha anche la nazionalità del paese nel cui è residente; in altri casi, è richiesta, oltre alla nazionalità italiana, anche l’assenza della nazionalità estera, altrimenti la pensione pubblica è comunque tassata all’estero.
Trattamento pensioni estere in Italia
Come definito nei principi generali esposti in precedenza la tassazione delle pensioni estere In Italia dipende dalla loro tipologia.
Ad esempio, nel caso di erogazione di redditi da pensione dalla Svizzera nei confronti di contribuenti fiscalmente residenti in Italia devono essere considerate due distinte fattispecie:
Pensioni pubbliche: Sono soggette a tassazione esclusivamente in Svizzera nel caso in cui il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia;
Pensioni private: Sono soggette a tassazione esclusivamente nel paese di residenza del soggetto, quindi nel nostro esempio in Italia.
Questo è quanto prevedono gli articoli 18 e 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.
Infine da un punto di vista dichiarativo si segnala che i redditi derivanti dalla rendita corrisposta da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) non devono essere dichiarate in Italia, in quanto sono assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta da parte dell’ente erogatore.
Regime di favore per i pensionati esteri che si trasferiscono nel Sud Italia
L’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno introdotta dall’art. 1 comma 273 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e successivamente modificata dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, introduce norme agevolative per i pensionati con redditi di fonte estera.
Rispetto a questa opportunità, occorre ribadire che prima di verificare la possibilità di usufruire di tale regime agevolativo a seguito del trasferimento della residenza in Italia secondo i criteri dettati dalla norma agevolativa in commento, sarà necessario effettuare la citata analisi della tipologia della pensione in coordinamento con le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia ed il paese erogatore del reddito.
Il regime per i pensionati neoresidenti, anche alla luce delle modalità applicative disposte dal provvedimento 31 maggio 2019 e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la citata circolare 21/2020, è fruibile dalle persone fisiche:
- che non sono state residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;
- che provengano da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale (oltre a quelli europei, i Paesi con i quali l’Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un Tax information exchange agreement ovvero che aderiscono alla Convenzione Ocse – Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale);
-
che trasferiscono la loro residenza fiscale nelle regioni del sud Italia.

Rispetto all’ultimo punto si specifica che i comuni “agevolabili” sono nelle formulazione originale quei comuni all’interno del territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti.
Il “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2020 (articolo 9-ter, Dl 123/2019), ha incluso tra i comuni “agevolabili” – in aggiunta a quelli citati quelli con popolazione non superiore a 3mila abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al Dl 189/2016, vale a dire i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
L’articolo 6-ter del Dl 4/2022 (“decreto Sostegni ter”), ha stabilito che il beneficio è fruibile anche se si prende la residenza in uno dei comuni colpiti dal terremoto dell’Aquila del 2009 di cui alle norme citate nel periodo precedente, mentre il limite di abitanti viene fissato uniformemente a quota 20mila, quindi pure per i territori interessati da eventi sismici.
Per essere più chiari sul tema della localizzazione del trasferimento il limite di 20mila abitanti, prima stabilito per i soli comuni appartenenti alle regioni del Mezzogiorno, viene esteso a tutti i comuni “agevolabili”, cioè in riferimento ai quali lo spostamento di residenza consente di esercitare l’opzione, quindi anche a quelli interessati dagli eventi sismici, precedentemente vincolati al tetto di 3mila abitanti.
In tal modo, finiscono nel perimetro di applicazione della disposizione di favore una serie di realtà prima escluse, come le marchigiane Camerino, Matelica e Tolentino e l’umbra Norcia, che, pur rientrando nell’elenco dei territori colpiti dagli eventi simici del 2016 nel Centro Italia, erano fuori per mancanza del requisito demografico: la loro popolazione, infatti, supera la previgente, limitata, soglia di 3mila abitanti ma non il nuovo, più ampio, tetto di 20mila abitanti.
Determinazione dell’agevolazione
L’opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione, i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del TUIR.
Quest’ultima disposizione stabilisce che
i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato
Viene ripreso, quindi, l’approccio già adottato dall’ordinamento ai fini del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, basato sulla lettura “a specchio”, secondo cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’articolo 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato, applicati con un metodo rovesciato.
In base all’articolo 23 sopracitato, ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti, un reddito è da considerare come prodotto nel territorio dello Stato quando sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia, sulla base di precisi parametri che il legislatore interno ha tipizzato.
Reciprocamente, un reddito si considera prodotto all’estero (ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero ai residenti) soltanto nelle ipotesi esattamente speculari a quelle normativamente previste, a prescindere dai criteri di collegamento adottati dallo Stato della fonte.
Modalità di applicazione
Come detto, la norma introducendo un regime preferenziale non obbligatorio, ha previsto che le modalità di applicazione siano successive all’espressione dell’opzione da parte del contribuente.
Ma come deve essere espressa questa opzione?
L’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta, con effetti anche per i nove successivi, salvo che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell’opzione o di decadenza dal regime.
Il contribuente ha anche la facoltà di escludere dal regime sostitutivo i redditi prodotti in uno o più Paesi esteri, scegliendo di assoggettarli a tassazione ordinaria (con conseguente spettanza del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero); tale scelta, però, deve riguardare necessariamente tutti i redditi prodotti in quel determinato Paese non è pertanto possibile effettuare il c.d. cherry picking.
Non è quindi necessario presentare un interpello obbligatoriamente al fine di richiedere l’applicazione del regime di favore e della relativa aliquota agevolativa.
Il versamento dell’imposta sostitutiva calcolata forfettariamente con l’aliquota del 7% per ciascun periodo d’imposta di efficacia del regime deve avvenire in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, indicando nel modello F24 il codice tributo “1899” (risoluzione 19/2020).
Durata e possibile estensione del regime
Il regime prevedeva una durata di sei periodi d’imposta considerando l’anno d’opzione ed i cinque successivi.
La disciplina, come riportato in precedenza è stata emendata più volte, con il “decreto Crescita” (articolo 5-bis, comma 1, lettera a), Dl 34/2019), si è estesa da sei a dieci anni la durata massima del regime opzionale. Gli effetti del regime cessano, in ogni caso, decorsi i nove anni successivi al periodo d’imposta in cui è esercitata l’opzione.
Il contribuente, comunque, può revocarla anzitempo, comunicando la nuova scelta nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo d’imposta di validità dell’opzione, anche in caso di trasferimento della residenza all’estero o in un comune diverso da quelli che danno diritto all’agevolazione.
Si determina invece decadenza dal regime:
- se vengono meno i requisiti di accesso;
- in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi;
- se si trasferisce la residenza in un comune italiano diverso da quelli ammessi al beneficio o all’estero.
Importante è da conoscere che in caso di revoca dell’opzione o di decadenza dal regime, non è possibile esercitare una nuova opzione.
Adempimenti generali del pensionato
Se il pensionato percepisce od ha percepito oltre al reddito da pensione un altro reddito (lavoro dipendente, autonomo, fabbricati, ecc.),a prescindere dall’importo dei redditi percepiti; oppure ha beneficiato di detrazioni d’imposta non spettanti, è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. Redditi o Mod. 730) in ossequio al combinato disposto degli articoli 1 DPR 600/73 e art. 8 D.Lgs. 314/97.
Ai sensi di quest’ultimo riferimento citato risultano esclusi dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, coloro i quali durante l’anno:
• risultano titolari di una sola pensione;
• risultano titolari di più pensioni assoggettate alla procedura prevista dalla legge sul casellario centrale dei pensionati.
Rimangono in essere, anche per i pensionati, i casi di esclusione previsti per la generalità dei contribuenti.
Ulteriori vantaggi per i pensionati neoresidenti
A favore dei contribuenti che esercitano l’opzione per l’imposizione sostitutiva dei redditi di fonte estera, la stessa legge istitutiva di quel regime, con il comma successivo, riserva altri vantaggi fiscali per i periodi d’imposta di validità dell’opzione (articolo 1, comma 274, legge 145/2018):
- l’esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale riguardante gli investimenti detenuti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (articolo 4, Dl 167/1990), ossia l’esonero dalla compilazione del quadro RW del modello Redditi
- l’esenzione dall’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e dall’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) (articolo 19, commi 13 e 18, Dl 201/2011).
