Dichiarazioni dei redditi

In quali casi è necessario predisporre la propria dichiarazione dei redditi?
Quando si può optare per il modello 730 e quando invece è necessario predisporre un modello redditi?
E’ possibile aver percepito dei redditi durante l’anno 2021, e non essere obbligati a predisporre la propria dichiarazione dei redditi?

Nel contributo che segue, proviamo a rispondere a queste domande oltre a delineare le regole generali  in tema di dichiarazioni dei redditi.

Indice

  • Dichiarazione dei redditi, cos’è?
  • Modello 730 e Modello Redditi, principali differenze
  • Redditi esenti ed obbligo dichiarativo
  • Borse di studio
  • Associazioni sportive dilettantiste

Dichiarazione dei redditi, cos’è?

La dichiarazione dei redditi, sia esso modello 730 o modello Redditi Persone Fisiche, è lo strumento con cui ciascun contribuente ha la possibilità di dichiarare i propri redditi.

Si tratta di un adempimento annuale che permette al contribuente medesimo di comunicare con l’Amministrazione finanziaria al fine di rendere noto quali sono stati i redditi da lui percepiti e le conseguenti imposte da pagare. Il sistema tributario italiano è infatti da ormai mezzo secolo improntato sul principio dell’autoliquidazione da parte del contribuente.

Quindi oltre ad indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi che concorrono alla formazione della base imponibile, il contribuente effettua anche il conseguente calcolo dell’imposta dovuta (liquidazione), che tradizionalmente era eseguito dall’amministrazione finanziaria. Infatti, fino alla riforma delle imposte sui redditi del 1973, il sistema tributario non conosceva né il versamento diretto del contribuente né l’autoliquidazione dell’imposta.
Il passaggio a tale sistema ha richiesto l’elaborazione di una nuova forma di controllo, rivolta non solo ad accertare la correttezza dei dati indicati in dichiarazione, bensì la stessa autoliquidazione operata dal contribuente.

Come definito più specificatamente negli articoli dedicati al tema della residenza fiscale, la regola generale di riferimento per procedere alla determinazione della base imponibile è l’art. 3 del DPR n. 917/86 (TUIR). Questa disposizione infatti prevede la tassazione dei redditi su base mondiale per i contribuenti fiscalmente residenti, mentre la sola necessità di dichiarare i redditi di fonte italiana per i contribuenti considerati non fiscalmente residenti.

Modello 730 e Modello Redditi, principali differenze

Il modello 730 ed il modello redditi vengono usati per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
Dal 2016 quello che una volta prendeva il nome di modello Unico è stato sostituito dal modello Redditi Persone Fisiche, mantenendo le sue caratteristiche essenziali.

Quali differenze ci sono tra i due modelli?
La scelta tra i due modelli dipende principalmente da:

  1. il tipo di occupazione della persona che deve fare la dichiarazione
  2. il tipo di redditi percepiti nel corso dell’anno di imposta.In linea generale, possiamo dire che il 730 è il modello corretto se sei un lavoratore dipendente o se ricevi una pensione dall’INPS, mentre il modello Redditi Persone Fisiche è quello da scegliere nel caso tu sia un libero professionista o un imprenditore con Partita IVA.

Questa prima distinzione generale, che deriva dal tipo di occupazione del contribuente, può tuttavia risultare imprecisa: in quanto in alcuni casi i lavoratori dipendenti sono tenuti a usare il modello Redditi Persone Fisiche al posto del 730, oppure a integrare la dichiarazione compilata su 730 con alcuni quadri del modello Redditi.

Come ad esempio nel caso del contribuente lavoratore dipendente che detiene conti correnti od un immobile all’estero, il quale sarà tenuto ad integrare il suo modello 730 tramite il quadro RW, o a predisporre unicamente un modello redditi.

Quindi, quale modello scegliere?

Come spesso avviene la risposta è dipende dalle caratteristiche soggettive del singolo caso specifico. Occorre infatti individuare con esattezza le varie tipologie di reddito percepito, verificare che il criterio della residenza sia rispettato e controllare se si sono percepiti durate l’anno particolari tipologie di redditi, per cui potrebbe essere necessario presentare il quadro RM, RT o RW del modello Redditi Persone Fisiche in aggiunta al 730.

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2022 sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno.
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2021 al mese di giugno dell’anno 2022;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.Come detto i lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente: ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); e se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) direttamente nella busta paga.Il modello redditi persone fisiche deve essere utilizzato in maniere residuale da tutti quei contribuenti che non hanno la possibilità di predisporre un modello 730.

     

    Redditi esenti ed obbligo dichiarativo

    Prima di analizzare le tipologie di redditi esenti che non comportano quindi per il contribuente che li percepisce alcun obbligo dichiarativo, vale la pena chiarire che esistono alcuni casi nei quali nonostante si percepiscano redditi tassabili il contribuente risulta comunque esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
    Infatti risulta esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente che possiede esclusivamente l’abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (solo se non situati nello stesso comune dell’abitazione principale), e percepisce redditi da lavoro dipendente o pensione; od anche colui/lei che percepisce redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto.
    Ancora risulta esonerato il contribuente che possiede esclusivamente l’abitazione principale, e percepisce redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
    Come ad esempio è il caso di interessi sui conti correnti bancari o postali o redditi derivanti da lavori socialmente utili.

    L’esonero è garantito se e solo se:

    1. I redditi sono corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;

2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunali.

L’esonero non si applica inoltre se il contribuente deve restituire, in tutto o in parte, il trattamento integrativo ricevuto erroneamente mensilmente in busta paga.

Nella categoria dei redditi esente da IRPEF che non devono quindi essere riportati in dichiarazione dei redditi sono principalmente i seguenti:

  • Lavoro autonomo occasionale;
  • Retribuzioni non percepite;
  • Trattamento di fine rapporto (TFR);
  • Borse di studio;
  • Rimborsi spese erogati dalla associazioni sportive dilettantistiche.

Rispetto al lavoro autonomo occasionale si rimanda allo specifico contributo.

Non devono essere dichiarate nel modello Redditi o nel modello 730 le retribuzioni non percepite, neanche se presenti nel modello di Certificazione unica.
Queste tipologie di reddito, infatti, sono redditi esenti da imposizione Irpef, e quindi da escludere dalla dichiarazione dei redditi. Se il dipendente o l’amministratore di società hanno ricevuto nel periodo di imposta 2022 una certificazione unica relativa al 2021 con indicato l’importo della retribuzione annuale contrattualmente pattuita o del compenso deliberato, questi non devono essere dichiarati nel modello Redditi o nel modello 730, nel caso in cui non siano stati effettivamente percepiti entro il 12 gennaio 2022.
Questo è quanto precisato dal combinato disposto degli articoli 50, comma 1, lettera c-bis, e 51, comma 1, DPR n. 917/86, meglio chiarito dalla Circolare n. 23/E/1997.

Borse di studio

In maniera generale la regola è che devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica.
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi.
Ad esempio, nei trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall’Italia con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero.

Altra tipologia di redditi esclusi da imposizione Irpef è quella legata a particolari borse di studio percepite dal contribuente. Le somme incassate a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, in generale, devono essere tassate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Quindi, esse devono essere indicate nella certificazione unica ricevuta dal contribuente e devono essere indicati nel quadro C del modello 730 o nel quadro RC del modello Redditi.

Ma quali sono quindi le borse di studio esenti?

Ai sensi dell’articolo 4, Legge n. 476/1984, le borse di studio esenti da Irpef, sono le seguenti:

  • Le borse di studio corrisposte dalle Regioni a statuto ordinario, in base al D. Lgs n. 68/2012. Borse corrisposte a studenti universitari e quelle corrisposte dalle Regioni a statuto speciale. Ed anche dalle Province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  • Le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla Provincia autonoma di Bolzano in base alla Legge n 398/89. Per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per l’attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
  • Le borse di studio bandite dal 1 gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates”. Istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995. Come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a €. 7.746,85;
  • Le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • Le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi;
  • Per l’intera durata del programma “Erasmus +”, le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 7, comma 1, lettera a), del regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013.

Redditi da Associazione Sportiva Dilettantistica

Per quanto concerne i redditi derivanti da associazione sportiva dilettantistica (punti i-4-6-7 della Certificazione Unica dei lavoratori autonomi), in alcuni casi sono considerati redditi esenti da Irpef.
In questo caso, quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
L’articolo 37 della Legge n 342/2000 prevede, infatti, per tale tipologia reddituale che:

  • I primi 10.000 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito.Se trattasi dell’unico importo percepito per tale tipologia di reddito non va indicato in dichiarazione;
  • Sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
  • Sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).

In pratica, chi ha percepito questa tipologia di reddito è tenuto ad indicare in dichiarazione dei redditi soltanto le somme eccedenti la soglia di 20.658,28 euro. Le somme fino a quella cifra, infatti, o non concorrono alla formazione del reddito o sono considerate tassate a seguito della ritenuta a titolo di imposta.
La parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per gli scaglioni di reddito delle eventuali quote eccedenti.

Consulenza personalizzata

Nel caso in cui avessi ulteriori domande o necessità di un supporto personalizzato nella predisposizione della tua dichiarazione dei redditi sentiti libero di lasciare un commento o di fissare una breve call nella quale analizzare la tua situazione.
Infatti il mio suggerimento è quello di avvalersi sempre del supporto di un commercialista o di un professionista abilitato che ti possa affiancare negli definizione degli eventuali adempimenti dichiarativi, e più importante, nella definizione del conseguente debito d’imposta.