Lavoratori impatriati e rientro dal distacco

Sei in distacco all’estero da un po’ di tempo, ma avresti intenzione di rientrare in Italia come previsto?
Sei stato da poco distaccato all’estero da parte della tua società, e vuoi capire se è possibile al tuo rientro beneficiare del regime di favore?
Vivi all’estero, ma lavori per una società italiana e stai valutando il trasferimento in Italia all’interno della stessa società?

Nel contributo che segue proviamo a rispondere a queste domande per definire se sia possibile usufruire del regime di favore per i lavoratori impatriati, anche per quei soggetti che rientrano da un periodo di distacco all’estero

Indice

  • Il regime di favore, cos’è e quali sono i vantaggi?
  • Chi può applicare il regime di favore
  • Cosa si intende per distacco?
  • Regime di favore e distacco
  • Interpello, quando è meglio presentarlo
  • Richiedi un supporto personalizzato

Il regime di favore, cos’è e quali sono i vantaggi?

Il regime di favore introdotto dall’articolo 16, Dlgs n. 147/2015 è un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto a differenti categorie di soggetti persone fisiche, che trasferiscono la residenza in Italia.
Applicabile a partire dal 2016 il regime di favore ha subito numerose modificazioni nel corso degli ultimi anni, che hanno progressivamente allargato la possibile platea di beneficiari.

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di una riduzione della base imponibile in relazione ai redditi da lavoro dipendente, con un’esclusione dal 50% fino al 90%, nel caso in cui si verifichino specifiche condizioni.

Nella formulazione ad oggi in vigore, il regime è applicabile quando sussistono i seguenti presupposti:

  • il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento,
  • l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano,
  • si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno due anni.

Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Data la complessità del tema, si suggerisce di essere sempre supportati da un professionista nella verifica dei requisiti e nella conseguente implementazione dell’agevolazione.

Chi può applicare il regime di favore

Il regime di favore per i lavoratori impatriati è applicabile da differenti categorie di soggetti, a condizione che le condizione oggettive rispetto all’attività svolta si verifichino.

I soggetti, persone fisiche, che hanno potenzialmente accesso all’agevolazione sono i seguenti:

  • Lavoratori dipendenti;
  • Lavoratori autonomi (professionisti, svolgenti arti e professioni);
  • Imprenditori.

Il trattamento agevolato spetta anche per i redditi d’impresa prodotti dai lavoratori impatriati che avviano l’attività in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Data la complessità del tema, si suggerisce di essere sempre supportati da un professionista nella verifica dei requisiti e nella conseguente implementazione dell’agevolazione.

Cosa si intende per distacco?

Definito, preliminarmente in cosa consiste il regime di favore proviamo a capire se l’agevolazione di cui abbiamo parlato può essere valida anche per i lavoratori che rientrano da un periodo di distacco all’estero.

Brevemente, prima di far ciò proviamo a definire le caratteristiche della disciplina del distacco.
Con il termine distacco si fa generalmente riferimento all’art.30 del D.Lgs. n.276/2003 che riporta un riferimento organico ed esplicito di queste casistiche andando a definire quindi che si tratta di distacco, quando:

un datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa

 

La casistica del distacco prevede, quindi, che per trattarsi di un effettivo distacco, siano presenti contemporaneamente tre parti in causa:

  • il datore di lavoro, ovvero la società distaccante
  • il lavoratore dipendente, ovvero il soggetto distaccato
  • un altro soggetto che utilizza la prestazione del dipendente del distaccante, ovvero il distaccatario

La norma e la numerosa prassi chiarisce che il distacco è legittimo in presenza della sussistenza di uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante che deve persistere per tutta la durata del distacco e della condizione di temporaneità del distacco.

Quindi, per fare un esempio si tratta di distacco quando il dipendente della società A viene inviato presso la società B, per un periodo limitato di tempo, a svolgere una determinata attività lavorativa.
E’ usuale che queste tipologie di contratto vengano usate dalle società multinazionali all’interno di società appartenenti allo stesso gruppo, andando così a determinare un c.d. distacco infragruppo.

In questo contesto, molto spesso i distacchi hanno un carattere internazionale il che presuppone una maggiore complessità nella gestione delle tematiche collegate.

Regime di favore e distacco

Analizzate brevemente le caratteristiche salienti del regime di favore per i lavoratori impatriati e del distacco dei lavoratori nel contesto della nostra normativa, rispondiamo alla risposta fondamentale, ovvero posso utilizzare il regime di favore se ritorno da un distacco?

La risposta è: dipende.

Questa risposta, come spesso accade nel nostro lavoro, deve essere collocata in un contesto più grande.

E per fare ciò,proviamo a fare un passo indietro…

Come definito il regime di favore è un regime agevolativo che da diritto ad una riduzione della base imponibile fino al 90%, se si presentano i requisiti descritti in precedenza.

Ad ogni modo in una sua prima formulazione e all’interno del documento di prassi collegato, la circolare 17/E del 2017, era previsto che tale regime non potesse essere utilizzato dai dipendenti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero ed aver acquisito la residenza estera per il periodo di
permanenza richiesto dalla norma.
Ciò in quanto il loro rientro, avvenendo in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro, si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva della norma.

In altre parole, considerata la temporaneità del distacco ed essendo già previsto il rientro del lavoratore si riteneva non fosse assolutamente possibile considerare il rientro agevolabile in questo senso.

Era possibile invece, in presenza di tutti i requisiti all’epoca vigenti (si fa riferimento alla formulazione originaria del regime come da Dlg. 147/2015 1 comma) avere diritto all’agevolazione per quei soggetti, che fossero in Italia in distacco per un periodo di almeno due anni.

Ad ogni modo, le riflessioni effettuate sul testo in vigore ritenevano già allora che ci fossero possibili margini di manovra rispetto alla funzione attrattiva della norma, in quanto sulla base di determinate risultanze oggettive e soggettive del caso specifico e dell’eventuale beneficiario era possibile dimostrarlo anche in caso di rientro dal distacco.

In questo senso una delle prime risposte è stata quella relativa all’interpello n. 45 del 2018 che risolveva positivamente il caso di un dipendente inviato all’estero e poi rientrato con un nuovo ruolo.
Il caso riguardava un cittadino straniero, assunto in Italia nel 2015 e distaccato all’estero presso un’altra società del gruppo.
Nel 2018, a seguito di una riorganizzazione aziendale la capogruppo gli proponeva di rientrare in Italia per un nuovo incarico con mansioni superiori a quelle precedentemente svolte.

In questo caso, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso in esame fosse possibile fruire del regime speciale. Infatti, la posizione restrittiva adottata nel precedente documento di prassi per evitare un uso strumentale dell’agevolazione, non in linea con la finalità attrattiva della norma, non preclude la possibilità di esaminare quelle ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco. Ad esempio, si devono valutare positivamente le situazioni in cui il distacco, protratto nella sua durata, abbia affievolito i legami del lavoratore con il territorio italiano e favorito, invece, il suo radicamento nello Stato straniero, o quelle in cui la posizione lavorativa assunta non è in continuità con il precedente ruolo svolto all’estero. 
Nel caso in esame, concludeva l’Agenzia, ricorrendo tutte le condizioni poste dalla norma, il lavoratore potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale,

considerato che il suo trasferimento non rappresenta una mera continuazione dell’attività svolta

in quanto frutto di un nuovo inquadramento professionale, con ruolo superiore rispetto a quello precedentemente ricoperto, ottenuto anche grazie alle competenze acquisite durante il periodo di distacco all’estero.

Da questi chiarimenti in avanti si è iniziato ad affermare in maniera sempre più netta e consolidata quelli che sono i limiti e le possibilità di fruire del beneficio relativo al regime di favore per i lavoratori impatriati anche per quei contribuenti che rientrano da un periodo di distacco all’estero.

La successiva risoluzione n. 76/E dell’ottobre 2018 ha chiarito che la posizione restrittiva precedentemente emanata era finalizzata ad evitare un uso strumentale dell’agevolazione per i lavoratori impatriati, non in linea con la vis attrattiva della norma.
Non era comunque preclusa, tuttavia già allora, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non fosse conseguenza della naturale scadenza del distacco ma fosse invece determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa.
La successiva modificazione del regime ad opera del DL 34/2020, e l’ulteriore documento di prassi hanno maggiormente chiarito gli spazi di manovra quando si tratta di distacco, e come eventualmente verificare la spettanza del beneficio in questi casi.

La prassi in termini di risposte ad istanza di interpello è molto folta ed ha ormai coperto quasi la totalità delle casistiche possibili, pertanto si suggerisce se si ha a che fare con questi temi, in coordinamento con il proprio commercialista di fiducia di valutare con attenzione se sia il caso o meno di presentare un istanza di interpello.

Ma vediamo in quale ipotesi secondo l’agenzia delle entrate, sarebbe possibile beneficiare del regime di favore per i lavoratori impatriati?
E’ possibile per quei soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero nella ipotesi in cui:

  • il contratto di distacco sia più volte prorogato e la sua durata nel tempo determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
  • il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia, in quanto il dipendente al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.

In tali ipotesi, in presenza di tutti gli elementi richiesti dalla norma, le peculiari condizioni di rientro dall’estero del dipendente – sopra riportate a titolo esemplificativo – rispondendo alla ratio della norma, non precludono al lavoratore in posizione di distacco l’accesso al beneficio previsto dal citato articolo 16.
Pertanto, non spetta il beneficio fiscale in esame nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Diversamente, nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa svolta dall’impatriato costituisca una “nuova” attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.


Al riguardo, si precisa che l’agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l’assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato
prima dell’espatrio.

Emblematico in questo senso, è tra le altre la risposta ad interpello n. 683 del 7 ottobre 2021 dell’Agenzia delle entrate.

La richiesta contenuta nell’interpello proveniva da un cittadino italiano, distaccato all’estero e rientrato in Italia dal 2021 con un nuovo contratto di lavoro proposto dalla stessa società che lo aveva distaccato.
L’agenzia ha ritenuto che lo stesso non potrà fruire delle agevolazioni Irpef previste dal regime sugli impatriati considerato che la posizione lavorativa assunta al rientro è in sostanziale continuità con la precedente, circostanza che gli preclude, come definito la fruizione del regime di favore.

Nell’interpello in commento è inoltre contenuto un importante riferimento al collegamento tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e lo svolgimento della attività lavorativa nel territorio dello Stato al fine di usufruire del regime di favore, l’agenzia precisa infatti che deve essere ravvisabile un nesso causale tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa per la quale il regime speciale prevede una tassazione agevolata dei redditi prodotti in Italia.
Nel caso in esame, l’Agenzia osserva che il rientro del dipendente in Italia al 31 gennaio 2021 è avvenuto al termine naturale della proroga del periodo di distacco, presso la società distaccante.
Nonostante il dipendente cesserà il rapporto di lavoro per avviarlo con un’altra società stipulando un nuovo contratto in cui “le ferie non saranno riconosciute, però sarà riconosciuta l’anzianità dalla prima data di assunzione, e non vi sarà alcun periodo di prova. Per quanto attiene il trattamento di fine rapporto, quest’ultimo è accantonato ai fondi pensione e quindi non c’è, quasi mai, liquidazione dello stesso anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro”, l’Agenzia ha ritenuto che le previsioni disciplinanti il distacco unite a quelle relative alla nuova assunzione fanno ritenere che la posizione lavorativa assunta dall’istante al rientro sia in sostanziale continuità con la precedente. Pertanto, l’Agenzia non ravvisa il requisito della “discontinuità lavorativa”, in assenza del quale è escluso l’accesso al regime fiscale agevolativo in commento deve considerarsi precluso.

Dalla prassi e dai numerosi risposte ad interpello ricaviamo quindi che per “continuità” con la
precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio sono definite specifiche caratteristiche. Come ad esempio, quando i termini e le condizioni contrattuali,
indipendentemente dal “nuovo” ruolo aziendale e dalla relativa retribuzione, rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro in virtù di intese di varia natura, quali la sottoscrizione di clausole inserite nelle lettere di distacco ovvero negli accordi con cui viene conferito un nuovo incarico aziendale, dalle quali si evince che, sotto il profilo sostanziale, continuano ad applicarsi le originarie condizioni
contrattuali in essere prima dell’espatrio.

Riassumendo, a titolo esemplificativo, costituiscono indice di una situazione di continuità sostanziale:

  • il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale
  • il riconoscimento dell’anzianità dalla data di prima assunzione
  • l’assenza del periodo di prova
  • clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo
  • clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell’ambito dell’organizzazione della Società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la Società di appartenenza in vigore prima del distacco.

Diversamente, laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, l’impatriato potrà accedere al beneficio fiscale.

Con riferimento ai casi in cui il rientro del distacco avviene all’interno di società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, così come chiarito con la risoluzione n. 72/E del 2018, l’autonomia dei rapporti contrattuali all’interno del gruppo societario non è di per sé ostativa alla fruizione del beneficio in esame, risulti quindi anche in questi casi possibile, ma è necessario come definito in precedenza un’attenta analisi fattuale e documentale sul singolo caso specifico.

Interpello, quando è meglio presentarlo

In generale, l’interpello è un’istanza, ovvero una domanda, che il contribuente rivolge all’amministrazione finanziaria prima di attuare un determinato comportamento, per ottenere chiarimenti dall’agenzia delle entrate in relazione a un caso concreto e personale ed all’interpretazione di una norma specifica.

L’interpello ordinario consente quindi ad ogni contribuente di chiedere un parere in ordine alla applicazione delle disposizioni tributarie di interpretazione incerta riguardo ad un suo caso concreto e personale, nonché di chiedere chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie, sempre che ricorra obiettiva incertezza.

Nel caso di specie come detto è frequente che il contribuente chieda delucidazioni tramite istanza di interpello quando si tratta di chiarimenti sulla possibilità di usufruire del regime di favore per i lavoratori impatriati in caso di rientro da distacco, ma non sempre ciò è necessario.
Talvolta può invece, se l’interpello non è scritto correttamente e non riporta tutti i caratteri soggettivi ed oggettivi del singolo caso, trasformarsi in un arma a doppio taglio.
Come detto infatti, la prassi in termini di risposte ad istanza di interpello è molto folta ed ha ormai coperto quasi la totalità delle casistiche possibili, pertanto si suggerisce se si ha a che fare con questi temi, in coordinamento con il proprio commercialista di fiducia di valutare con attenzione se sia il caso o meno di presentare un istanza di interpello.

Il consiglio è quello di procedere ad interpello una volta che si sia effettivamente analizzato il caso specifico e che quindi rimangono ancora margini di incertezza al fine di maturare la decisione finale.

Richiedi un supporto personalizzato

Nel caso in cui ti trovassi a gestire tematiche di fiscalità internazionale, come nel caso di un trasferimento dall’estero in Italia e dovrai gestire la valutazione e gli adempimenti collegati al fatto di essere considerato come lavoratore impatriato, avrai sicuramente bisogno del supporto di un professionista, che possa affiancarti nel prendere le decisioni migliori e aiutarti ad operare correttamente.

Se hai queste caratteristiche, ed hai bisogno di supporto, sentiti libero di contattarmi o fissare direttamente un breve call preliminare, nella quale definire le caratteristiche del tuo caso specifico e l’eventuale supporto necessario.

 

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