La “marca da bollo” sulle fatture elettroniche

Sei un libero professionista o un lavoratore autonomo forfettario che emette poche fatture durante l’anno?
Non hai ben capito come funziona e quali versamenti effettuare rispetto all’imposta di bollo?

Nel contributo che segue proviamo a rispondere a queste domande, ed a chiarire che cos’è la c.d. marca da bollo da apporre sulla fattura.

Indice

  • Marca da bollo, cos’è?
  • Quando pagarla
  • Operazioni soggette a IVA e bollo

Marca da bollo, cos’è?

Quando nell’uso comune si fa riferimento alle marche da bollo si intende l’assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo relativa a determinati atti che vengono posti in essere da un soggetto.

Come ad esempio per quei soggetti che emettono fatture sia in formato elettronico che cartaceo, i quali sono tenuti al versamento dell’imposta di bolla sulle fatture stesse.

Quella del bollo è un’imposta che si applica a tutti gli atti indicati nella tariffa allegata al DPR 642/72 tra i quali l’emissione di assegni, cambiali, estratti conto, istanze, ricorsi, certificati, scritture private, libri contabili; inoltre a seconda del tipo di atto, l’imposta è dovuta fin dall’origine – cioè fin dal momento della sua formazione – oppure solo in caso d’uso.

Sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta (e delle eventuali sanzioni):

  • tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con l’imposta di bollo o li enunciano o li allegano ad altri atti e documenti;
  • tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto all’imposta fin dall’origine senza prima assoggettarlo a bollo.

In generale, chi riceve un atto irregolare (e non ha partecipato alla sua formazione) deve, entro 15 giorni dal ricevimento, presentare l’atto all’AE e pagare la relativa imposta; in tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore.

Secondo l’art. 23 DPR 642/72 sono nulli i patti contrari che pongono l’imposta a carico di una sola delle parti. Nei rapporti con lo Stato, l’imposta quando dovuta è sempre a carico dell’altra parte (art. 8 DPR 642/72).

L’art. 3 del citato DPR  riportando le modalità di calcolo dell’imposta statuisce che l’imposta può essere dovuta a seconda dei casi in misura:

  • fissa: colpisce in un’unica misura gli atti e i documenti senza tener conto del valore eventualmente in essi indicato;
  • proporzionale: si applica all’importo indicato nell’atto con percentuale costante.

L’imposta dovuta in modo proporzionale è arrotondata a € 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o uguale/superiore a 0,05. In ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di € 1, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari per i quali il minimo è € 0,50.

Quando l’imposta è dovuta per foglio, questo si considera composto da quattro facciate mentre la pagina da una facciata. Per copia si intende la riproduzione, totale o parziale, di atti, documenti e registri, dichiarata conforme all’originale da chi l’ha rilasciata. Pertanto, la fotocopia di un documento (ad es. una fattura, un certificato camerale), non recante alcuna attestazione di conformità all’originale, non è soggetta ad imposta.

Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici il foglio si intende composto da quattro facciate sempre che queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità all’originale.

Per i tabulati meccanografici l’imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazioni di 100 linee effettivamente utilizzate.

Quando pagarla

Il momento rilevante è definito dall’art. 2 del DPR in materia di bollo stabilendo come detto che:

L’imposta è dovuta, a seconda del tipo di atto, fin dall’origine oppure solo in caso d’uso.

Quindi l’individuazione delle modalità di tassazione differisce a seconda delle differenti tipologie di atti, in altre parole occorre verificare puntualmente se l’atto è soggetto a bollo, e se si verificarne le modalità (origine/uso) e il relativo importo.

Gli atti soggetti all’imposta fin dall’origine, se formati nel territorio dello Stato, vengono assoggettati al momento dell’emissione, prima di qualsiasi scritturazione.

Per gli atti soggetti ad imposta in caso d’uso, l’imposta è dovuta quando gli atti, i documenti e i registri vengono presentati all’AE per la registrazione (v. n. 70240); se ciò non si verifica, gli atti sono esenti dall’imposta.

Rispetto al pagamento dell’imposta in caso di uso l’art. 6 specifica che l’imposta è sempre dovuta nella misura vigente al momento in cui si fa uso dell’atto. Quindi per essere più chiari la determinazione dell’imposta è ancora al momento dell’uso e non al momento della sua produzione, ammesso che i due periodi siano differenti e vi sia una modificazione di aliquota o misura dell’imposta stessa.

Operazioni soggette a IVA e bollo

L’IVA e l’imposta di bollo sono due imposte alternative e pertanto le fatture, ricevute, quietanze, note, conti, lettere e documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, riguardanti operazioni soggette ad IVA (comprese quelle emesse in regimi particolari come ad esempio il reverse charge) sono esenti da imposta di bollo in modo assoluto, cioè anche in caso di registrazione.

Ai fini dell’esenzione, i predetti documenti devono contenere o l’importo dell’IVA dovuta o la dicitura che il documento è emesso in relazione al pagamento di corrispettivi assoggettati ad IVA.

Sono esenti da bollo anche le fatture per operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (dirette e triangolari) e a cessioni intracomunitarie.

L’emissione di una copia conforme è soggetta allo stesso trattamento del documento originale.
Se, invece, la copia è dichiarata conforme da notaio o da altro pubblico ufficiale è sempre soggetta ad imposta di bollo nella misura di € 16.

Per quanto concerne le fatture, sia cartacee che elettroniche, e documenti se hanno un importo complessivo superiore a € 77,47 sono soggetti ad imposta di bollo pari a € 2 se relativi ad operazioni:

  1. fuori campo IVA, per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (artt. 2, 3, 4, 5 DPR 633/72) o territoriale (artt. 7 e s. DPR 633/72);
  2. escluse da IVA (art. 15 DPR 633/72);
  3. esenti da IVA (art. 10 DPR 633/72);
  4. non imponibili

Se invece la fattura riporta al suo interno un importo complessivo composto sia da importi assoggettati che da importi non assoggettati ad IVA (es. spese anticipate in nome e per conto), come riconfermato dalla recente risposta ad interpello n. 491 del 20 luglio 2021 da parte dell’agenzia delle entrate, si applicherà il bollo solo se questi ultimi sono superiori a € 77,47.