Risiedi da poco tempo in Italia e detieni conti correnti o immobili all’estero? Ti sei da poco trasferito in Italia e non sai se continuare a detenere le attività finanziarie estere possedute? Hai un immobile all’estero e non sai quali sono gli obblighi dichiarativi e le implicazioni fiscali collegate?

Nel contributo che segue provo a rispondere a queste domande, oltre che tentare di far chiarezza sugli obblighi e il carico fiscale correlati al possesso di attività finanziare ed immobili all’estero.
Indice
- Il nuovo sistema di imposte patrimoniali
- Gli obblighi di monitoraggio fiscale
- La normativa attuale
- L’IVIE: imposta sul valore degli immobili situati all’estero
- L’IVAFE: imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero
- Pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE e compilazione modulo RW
- Lo scambio automatico di informazioni
- Richiedi una consulenza personalizzata
Il nuovo sistema di imposte patrimoniali
L’art.19 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 , convertito nella legge n. 214 del 2011, il c.d. “Salva Italia“, ha istituito un nuovo sistema di imposte patrimoniali per tutti quei contribuenti fiscalmente residenti in Italia, che detengo immobili e/o attività finanziarie al di fuori del territorio nazionale.
E’ stato così introdotto un sistema di imposte patrimoniali sugli immobili esteri e sulle attività finanziarie estere rispettivamente denominate IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero) e IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero).
Con la legge n. 228 del dicembre 2012, ovvero la legge di stabilità 2013, le disposizioni relative all’Ivie e all’Ivafe sono state modificate al fine di evitare censure a livello comunitario, in quanto erano riscontrabili dei profili discriminatori rispetto all’Imu in relazione agli immobili esteri detenuti come abitazione principale e all’imposta di bollo ordinaria.
Rispetto a questo punto, occorre segnalare che il primo tentativo di armonizzare la normativa interna con le prerogative di quella comunitaria è avvenuto attraverso il decreto legge n. 16 del 2012.
Detto ciò, basti sapere, che la normativa nel corso degli ultimi 10 anni ha subito varie modifiche soprattutto in relazione alla definizione di titolare effettivo, mantenendo sempre comunque l’obbligo dichiarativo e sulla base delle condizioni previste l’eventuale saldo a debito delle imposte Ivie ed Ivafe.
Gli obblighi di monitoraggio fiscale
Nel caso in cui si detengano immobili e/o attività finanziarie all’estero pur essendo fiscalmente residenti in Italia, oltre al più recente obbligo di versamento delle eventuali imposte patrimoniali, è necessario sapere che è necessario adempiere ad un ulteriore obbligo, già esistente da più tempo all’interno della normativa e non meno attenzionato in fase di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate, ovvero l’obbligo di monitoraggio fiscale.
L’obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi con l’indicazione degli investimenti all’estero ovvero delle attività estere di natura finanziaria è stato infatti introdotto con l’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.
Negli ultimi anni, l’argomento e le relative prescrizioni normative hanno ricevuto sempre maggiore interesse, grazie anche alle norme introdotte dai vari governi al fine di sanare eventuali posizioni soggettive accompagnandole, come si vedrà di seguito, ad un progressivo inasprimento delle sanzioni.
Tra gli altri, si ricordano i principali strumenti introdotti e finalizzati all’emersione delle attività finanziarie all’estero e ad una conseguente regolarizzazione agevolata per i suoi detentori:
- Il c.d. “scudo fiscale” di cui al decreto legge n. 78 del 2009
- La c.d. voluntary disclosure di cui alla legge n. 186 del 2014
- La c.d. voluntary bis di cui alla legge n. 193 del 2016
La normativa attuale
Prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2009, gli investimenti all’estero di natura non finanziaria, tra cui gli immobili, dovevano essere indicati nel modulo RW soltanto nel periodo d’imposta in cui avevano prodotto redditi imponibili in Italia.
Nel caso degli immobili situati all’estero, gli stessi dovevano essere indicati nel modulo RW relativo al periodo d’imposta in cui erano stati dati in locazione ovvero avevano formato oggetto di cessione imponibile in Italia, o, se assoggettati a imposte sui redditi nello Stato estero (come accade, ad esempio, in Spagna), anche se tenuti a disposizione.
Al contrario, non doveva essere indicato nel modulo RW l’immobile tenuto a disposizione in un Paese che non ne prevedesse la tassazione ai fini delle imposte sui redditi (come, ad esempio, in Francia).
Infatti, in tal caso, l’immobile era considerato non produttivo di redditi imponibili neanche in Italia, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del T.U.I.R.
Pertanto, in linea generale, fino al periodo d’imposta 2008, gli investimenti all’estero dovevano essere indicati nel modulo RW soltanto nel caso in cui avessero prodotto, nel periodo d’imposta di riferimento, redditi imponibili in Italia.
Considerata la duplice finalità del modulo RW (ovvero tanto quella di fornire un quadro delle attività detenute all’estero, ma soprattutto quella di supportare l’efficacia dell’azione di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria), l’Agenzia delle Entrate, per rendere più incisivi i presidi posti in ambito internazionale a tutela del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ha più volte ribadito (dapprima con la circolare 45/2010, e già un anno prima con la circolare 43/2009) che la previsione normativa contenuta nell’articolo 4 del decreto legge 167 del 1990, nella parte in cui definisce gli investimenti all’estero da indicare nel modulo RW come quelli “[…] attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia […]”, dovesse essere intesa come riferita non solo ai casi di effettiva produzione di redditi imponibili in Italia, ma anche a ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi fosse soltanto astratta o potenziale.
In sostanza, sulla base di tali indicazioni, sono soggetti all’obbligo di monitoraggio le consistenze e i flussi relativi a tutti gli investimenti all’estero, al fine di verificare che il contribuente possa conseguire, anche in futuro, redditi di fonte estera fiscalmente rilevanti in Italia, ricompresi in una delle categorie reddituali del Tuir.
La capacità del bene di produrre un reddito ricorre, infatti, non soltanto nel caso in cui il bene produca effettivamente un reddito, ma anche nel caso in cui sussista una capacità produttiva di reddito meramente potenziale e quindi eventuale e lontana nel tempo, derivante dall’alienazione, dall’utilizzo nonché dallo sfruttamento del bene, anche senza organizzazione d’impresa.
Pertanto, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2009 ed ancora oggi, i contribuenti sono stati, e sono, in ogni caso tenuti a indicare nel modulo RW non soltanto le attività di natura finanziaria, ma anche gli investimenti di altra natura quali, ad esempio, gli immobili tenuti a disposizione, le imbarcazioni, gli oggetti preziosi e le opere d’arte, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta.
A questo, come visto, si è aggiunto successivamente e rimane tuttora in vigore l’obbligo di versamento delle Ivie e dell’Ivafe, a seconda che si detengano immobili e/o attività finanziarie all’estero e che si verifichino le condizioni di imponibilità come proveremo a definire nella restante parte del presente contributo.
L’IVIE: imposta sul valore degli immobili situati all’estero
Come anticipato, l’art. 19 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 , convertito nella legge n. 214 del 2011, il c.d. “Salva Italia“, ha introdotto nel nostro ordinamento tributario l’IVIE ossia:
un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
Quindi i soggetti proprietari di immobili all’estero o titolari di altro diritto reale sugli immobili stessi devono annualmente dichiarare il valore degli immobili all’interno del quadro RW della dichiarazione dei redditi e versare un’imposta patrimoniale commisurata a tale valore.
Sono tenuti alla compilazione del quadro RW e al versamento dell’IVIE:
- il proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile, come ad esempio usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario degli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, detenuti in locazione finanziaria, a decorrere dalla stipula e per tutta la durata del contratto.
Nel caso di immobili detenuti in comunione, l’imposta è dovuta da ciascun soggetto partecipante alla comunione con riferimento al valore relativo alla propria quota.
Sono soggetti passivi anche gli enti non commerciali e le società di persone e assimilate, residenti in Italia, obbligati alla compilazione del quadro RW
Sono soggetti all’IVIE non solo i fabbricati, ma anche le aree fabbricabili e i terreni, compresi quelli strumentali destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo.
Sono invece esclusi, simmetricamente agli immobili detenuti in Italia ai fini Imu, i fabbricati destinati ad abitazione principale e relative pertinenze.
Occorre inoltre chiarire che sono identificati come soggetti passivi i proprietari o titolari di altro diritto reale sia nel caso in cui gli immobili siano detenuti direttamente dagli stessi, sia nel caso in cui siano detenuti per il tramite di una società interposta, a seconda delle caratteristiche del caso specifico.
La base imponibile si identifica in base al valore degli immobili.
Considerando che stiamo facendo riferimento ad immobili esteri, il tema del valore è in prima battuta sicuramente influenzato dalla valuta in cui questo valore viene espresso.
Secondariamente, visti i tanti sistemi differenti in uso nel mondo la determinazione del valore cambia, a seconda dello Stato in cui è situato l’immobile.
Le istruzioni dettagliate sul valore degli immobili da prendere come riferimento ai fini del calcolo dell’imposte sono state dettagliatamente descritte nella prassi operativa dell’Agenzia delle entrate.
In breve:
- per i Paesi appartenenti all’Unione europea o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare per l’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale è quello catastale, così come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato;
- In mancanza del valore catastale, e per tutti gli altri Stati, il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
L’imposta presenta un’aliquota base pari allo 0,76% con una franchigia di 200 euro, ovvero il versamento non risulta dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro.

In altre parole, se il valore dell’immobile risulta inferiore a euro 26.184,00 non risulterà un’imposta a debito, fermo restando sempre l’obbligo di compilazione del modulo RW.
In determinati casi, è prevista un’aliquota ridotta pari allo 0,4% con una detrazione che può arrivare fino ad un massimo di 200 euro.
Determinato l’ammontare dell’imposta, la stessa va rapportata ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, computando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.
Per evitare il fenomeno della doppia imposizione, nel caso di immobili già assoggettati a imposta patrimoniale nello Stato estero (come, ad esempio, in Francia), esiste la possibilità di dedurre “fino a concorrenza del suo ammontare un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile”.
In altre parole, dall’IVIE è possibile dedurre l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpef (così come previsto dall’articolo 165 del T.U.I.R.).
Infine si ricorda che l’IVIE è assimilabile ad un’imposta patrimoniale, pertanto rimangono ovviamente in capo al titolare le eventuali aggiuntive obbligazioni in materia di IRPEF in Italia, qualora ad esempio l’immobile risulti locato.
L’IVAFE: imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero
Come detto, oltre all’IVIE, nel nostro ordinamento è stata introdotta anche l’IVAFE, relativa alle attività finanziarie e definita nel testo della norma come:
un’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti da soggetti residenti nel territorio dello Stato
Quindi i soggetti persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono annualmente dichiarare il valore di queste attività finanziarie all’interno del quadro RW della dichiarazione dei redditi e versare un’imposta patrimoniale commisurata a tale valore: l’IVAFE.
Dal 2020 sono soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale.
Sono soggetti al versamento dell’IVAFE anche i contribuenti esonerati dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi in relazione alle predette attività finanziarie detenute all’estero come ad esempio i frontalieri o anche i lavoratori all’estero per lo Stato italiano.
Sono invece esclusi i soggetti delegati ad operare su un conto corrente estero, senza però esserne proprietari.
Per quanto riguarda i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero, l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero. L’imposta non risulta dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro.
A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno.
Se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di 5.000 euro, si tiene conto degli importi a lui riferibili pro quota.

L’imposta, calcolata sul valore dei prodotti finanziari e dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, è pari al 2 per mille.
Per quanto concerne invece il valore dei prodotti finanziari è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività o dell’impresa di assicurazione estera.
Se al 31 dicembre le attività non sono più possedute, si fa riferimento al valore di mercato rilevato al termine del periodo di possesso.
Per le attività finanziarie che hanno una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato il valore di mercato.
Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, occorre far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Se il titolo ha sia il valore nominale sia quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale. Quando, invece, manca sia il valore nominale sia il valore di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.
Dall’imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio sono detenuti. Il credito non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.
Non spetta alcun credito d’imposta se con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per l’attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore.
In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero può essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.
Pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE e compilazione modulo RW
Il pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE seguono le regole e le scadenze previste per l’IRPEF, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.
Pertanto a decorrere dal primo anno di detenzione, il versamento del saldo sarà dovuto entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Allo stesso modo il modulo RW dovrà essere integrato all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al primo anno di detenzione con scadenza per l’invio al 30 novembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Si ricorda infine che il modulo RW non è contemplato all’interno del modello 730/2022 pertanto sarà necessario predisporre anche il modello redditi con il relativo modulo per la denuncia delle attività finanziarie e immobili esteri.
Lo scambio automatico di informazioni
Infine, si segnala che al giorno d’oggi, vista la crescente attenzione rispetto all’erosione delle basi imponibili – volgarmente definita anche come evasione fiscale – sono stati messi in campo numerosi strumenti, come ad esempio lo scambio di informazioni automatico tra differenti paesi al fine di individuare eventuali comportamenti non conformi.
Infatti, le istituzioni finanziarie italiane, come le loro omologhe operanti in differenti giurisdizioni, sono tenute a comunicare le informazioni relative ai Conti Oggetto di Comunicazione individuati come tali in applicazione delle norme italiane attuative degli accordi internazionali in materia di scambio di informazioni finanziarie a fini fiscali, secondo il Common reporting standard e la Direttiva 2014/107/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
Le giurisdizioni oggetto di comunicazione sono elencate nell’Allegato C del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015, così come modificato dall’articolo 2 del decreto del 9 agosto 2017.
Viste inoltre le sanzioni particolarmente pesanti in relazione a questa tipologia di asset si suggerisce di essere sempre compliant con la normativa fiscale vigente.
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