Implicazioni previdenziali per i lavoratori autonomi in partita Iva

Quali sono gli obblighi previdenziali quando si opera come lavoratore autonomo?
Come e quando pagare i contributi quando si opera tramite partita Iva?

Nel contributo che segue provo a rispondere a queste domande, oltre a delineare le principali implicazioni previdenziali che insorgono dal momento che si svolge un attività lavorativa in maniera autonoma.

Indice

  • Gestione separata, cos’è?
  • Iscrizione alla gestione separata
  • Professionisti e gestione separata
  • Termini per l’iscrizione
  • Contribuzione obbligatoria e base imponibile
  • Rivalsa obbligo o facoltà?
  • Versamenti 2022

Gestione separata, cos’è?

La gestione separata INPS è una delle gestioni previdenziali universali presenti in Italia e gestite dall’istituto nazionale di previdenza sociale.

Sostanzialmente, la gestione separata è un fondo pensionistico dell’INPS, finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati con gestione finanziaria senza copertura patrimoniale.

Istituita con l’art.2 della Legge 335 del 1995, ovvero la riforma Dini, la gestione separata è una delle molteplici gestioni INPS, e nasce con lo scopo di erogare le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori atipici, parasubordinati, o autonomi con partita IVA non iscrivibili a casse di previdenza legate ad ordini professionali per l’appunto.

Per definizione la gestione separata INPS è uno specifico regime previdenziale distinto dalle altre forme di contribuzione previdenziale (come la gestione lavoratori dipendenti, e quella artigiani o commercianti).

Iscrizione alla gestione separata

I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo sono tenuti all’iscrizione presso l’apposita Gestione Separata INPS ( ex art. 2, c. 26-32, Legge 335/95).
Si tratta dei soggetti che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali e sono quindi privi di altre forme di previdenza obbligatoria.

I lavoratori autonomi sono obbligati ad iscriversi all’apposita Gestione Separata istituita presso l’INPS, se non tenuti alla contribuzione obbligatoria ad altra cassa di categoria.

Sono inoltre tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata INPS e a versare i contributi sui compensi percepiti per l’attività svolta i seguenti soggetti:

– i collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co.co.co.);

– i titolari di borse di studio concesse per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca;

– i medici specializzandi (art. 1, c. 300, L. 266/2005).

Sono infine soggetti all’obbligo di iscrizione e versamento alla Gestione Separata:

– i pensionati e/o i lavoratori dipendenti che svolgano attività di collaborazione per i redditi prodotti in relazione alla medesima, sebbene rispettivamente già fruiscono di una tutela pensionistica e/o sono già coperti da altra contribuzione obbligatoria (per la loro attività di lavoratori dipendenti);

– i titolari degli incarichi di amministratore, sindaco e partecipanti a collegi e commissioni.

Non sono tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata ed al conseguente versamento dei contributi:

– gli iscritti ad altre forme assicurative obbligatorie, come ad esempio per le ostetriche, le quali sono tenute all’iscrizione presso una differente gestione previdenziale (attività commerciali presso l’INPS);

– quei soggetti i quali, pur essendo iscritti a specifici albi previsti per l’esercizio delle loro attività professionali o artistiche, sono già iscritti all’assicurazione per gli artigiani e i commercianti, e che non percepiscono redditi di tipo diverso dai precedenti, che sarebbero invece soggetti autonomamente alla Gestione Separata.

Professionisti e gestione separata

Rientrano nell’obbligo di iscrizione anche tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, o che hanno esercitato l’eventuale facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti.

Su questo punto si segnala, che nel caso tu sia un professionista che ha una sua cassa autonoma di riferimento come ad esempio avviene per gli avvocati o i commercialisti (CF-CNPDAC), dovrai verificare la possibilità di operare il versamento alla gestione separata, e non alla cassa medesima all’interno del regolamento dell’organo previdenziale e seguendo le relative modalità.

Termini per l’iscrizione

Il termine ordinario per l’iscrizione alla gestione separata per i soggetti obbligati, è stabilito in 30 giorni.

I 30 giorni decorrono a seconda della qualifica personale del soggetto, se lavoratore autonomo dall’apertura della partita Iva, ovvero dalla data di inizio dell’attività professionale svolta; mentre nel caso di attività parasubordinata puoi consultare l’articolo specifico.

Il soggetto che si iscrive secondo le modalità in precedenza definite determina la creazione della propria posizione anagrafica presso la Gestione Separata, ma come definito dalla prassi dell’Istituto con il Messaggio INPS n. 14810/2010, l’iscrizione si sostanzia solo a seguito del versamento dei contributi.

Contribuzione obbligatoria e base imponibile

Definite quale categorie di lavoratori autonomi possono o devono iscriversi alla gestione separata e versare i relativi contributi, proviamo a definire quanti contributi è necessario versare, e che scopo hanno.

I contributi che vengono versati dal lavoratore iscritto alla Gestione Separata confluiscono nella sua copertura assicurativa soggettiva e riguardano principalmente la sua tutela pensionistica. Negli anni, tuttavia, al fine di attenuare il divario rispetto alle garanzie del lavoro subordinato la legge ha progressivamente inserito maggiori tutele, anche.
Si fa riferimento alla maternità, malattia con ricovero ospedaliero, infortunio, disoccupazione e assegno per il nucleo familiare.

L’imponibile è costituito dai redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, ossia dall’esercizio per professione abituale, anche non esclusiva, di attività di lavoro autonomo.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario”.
Pertanto, il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nei quadri seguenti della dichiarazione dei redditi:

  • Quadro RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, indicato nel comma 1 dell’articolo 53 del TUIR): rigo RE 23 (reddito o perdita delle attività professionali e artistiche) o RE 25 se presenti perdite al rigo RE 24;
  • Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone e assimilate): rigo RH15 se reddito derivante dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 nella colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16; oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo. Si ricorda che sono interessati i soggetti individuati nei righi da RH1 a RH4 nella colonna 2 con uno dei seguenti codici: 2 se trattasi di associazioni fra professionisti; 4 se trattasi di società semplici;
  • Quadro LM sezione I (reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – articolo 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011”) se è barrata la casella “autonomo”: rigo LM6 (reddito lordo o perdite) meno LM9 colonna 3 (perdite pregresse);
  • Quadro LM sezione II (reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario – articolo 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014) se è barrata la casella “autonomo”[1]; somma degli importi indicati nel rigo LM34, colonna 2 (reddito lordo, gestione separata autonomi – art. 2 co. 26 l. 335/95) meno gli importi indicati nel rigo LM37, colonna 2 (perdite pregresse), di ciascun modulo della sezione. La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 2 (con colonna 1 contraddistinta dal codice 1). Il dato deve essere sempre riportato anche nel caso di importo negativo.

Le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata – non assicurati ad altre Gestioni di previdenza e né pensionati – sono:

aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25% così come stabilito all’articolo 1, comma 165, della legge n. 232/2016;

aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cfr. il messaggio n. 27090/2007);

aliquota contributiva aggiuntiva per l’indennità ISCRO pari allo 0,26% istituita dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020.

Pertanto l’aliquota del 25,98%, fino al raggiungimento del massimale annuo per l’anno 2022 in € 105.014,00 (Circ. INPS 28 gennaio 2022 n. 15), sempre che nel corso dell’anno non sia stato già raggiunto per l’avvenuta percezione di altre tipologie di reddito per le quali vige l’obbligo contributivo in Gestione separata (ad esempio, con reddito percepito in relazione a collaborazione coordinata e continuativa).

Rivalsa obbligo o facoltà?

L’articolo 1, comma 212, della Legge n 622/1996, introduce la facoltà della rivalsa INPS per i lavoratori autonomi:

i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo […] hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi.

I lavoratori autonomi possono quindi addebitare ai committenti una quota dell’onere contributivo, pari al 4% dei compensi lordi senza previsione di alcun massimale.

La rivalsa rappresenta una maggiorazione del compenso che si applica sugli importi lordi fatturati dai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata e che può essere addebitata in fattura ai committenti.

La rivalsa costituisce oggetto di mero rapporto interno tra committente e professionista, il quale è l’unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell’INPS.

Si noti bene, che per i lavoratori iscritti alla gestione separata la rivalsa costituisce una mera maggiorazione del compenso, pertanto il 4% viene incluso nella base imponibile fiscale, e quindi tassato.

Più tecnicamente al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che tale maggiorazione, addebitata in fattura e acquisita a titolo definitivo dal professionista, non può essere considerata allo stesso modo dei contributi previdenziali che non costituiscono compenso (articolo 50, comma 1, del Tuir).

Deve quindi essere assoggettata al prelievo alla fonte ovvero all’eventuale ritenuta operata dal committente secondo l’articolo 25 del Dpr 600/1973 e concorre, inoltre, a formare la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 13 del Dpr 633/1972).

Pertanto è parte del compenso da assoggettare sia a ritenuta ad opera del committente che ad Iva da parte del professionista che la emette (risoluzione 109/E del 1996).

In questo ambito, si segnala invece che i contributi previdenziali e assistenziali addebitati dai professionisti iscritti alle Casse di previdenza non sono compensi per quanto non risultino comunque deducibili.

Versamenti 2022

Il lavoratore deve provvedere in proprio al pagamento dei contributi dovuti. Il versamento avviene secondo il meccanismo degli acconti (ciascuno del 40% dell’importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente) e del saldo alle scadenze previste dalla Legge 662/96:

 – entro il 31 maggio di ciascun anno (primo acconto e saldo relativo all’anno precedente);

– entro il 30 novembre di ciascun anno (secondo acconto).

E’ possibile provvedere alla sospensione della contribuzione come ricordato dalla recente circolare Inps del luglio 2020 solo in caso di malattia o infortunio tali da impedire l’attività lavorativa per oltre 60 giorni.

Per concludere proviamo a riassumere: se non sei un artigiano o  un commerciante, e non hai una Cassa Previdenziale professionale relativa alla tua attività specifica, rientri tra quei soggetti che fanno capo alla Gestione Separata INPS. Pertanto, dovrai:

  1. iscriverti alla gestione separata a seguito dell’apertura della p.iva
  2. versare i contributi obbligatori sulla base del reddito
  3. potrai effettuare la rivalsa INPS fino al 4% per addebitare in parte i contributi previdenziali ai committenti

Quindi se nel 2021 è stato il tuo primo anno di attività, ora a partire dal 16 marzo 2022 riceverai le certificazioni uniche dei redditi e potrai quindi procedere a definire l’imponibile ed quindi i contributi dovuti.

Se hai da poco avviato la tua attività professionale ed hai ulteriori dubbi, o pensi il tuo sia un caso particolare, contattaci e ti supporteremo al meglio.

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