Sapevi che dal periodo d’imposta 2022 i professionisti e le ditte individuali non dovranno più versare l’IRAP? Sei una professionista o una imprenditrice individuale ed hai bisogno di supporto per capire se dovrai continuare a versare l’IRAP nel 2022?

Nel contributo che segue provo a rispondere a queste domande, oltre a delineare i tratti generali dell’Imposta regionale sulle attività produttive per professionisti ed imprenditori individuali.
Indice
- La normativa Irap in vigore fino al 2021
- L’attività autonomamente organizzata
- La novità della Legge di bilancio 2022
- Le imprese familiari
- Studi associati ed Irap?
La normativa Irap in vigore fino al 2021
L’imposta regionale sulle attività produttive, ovvero l’IRAP, è stata istituita con il decreto legislativo n. 466 del 1997.
L’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 466 del 1997 disciplina il presupposto dell’Irap, individuato:
– per le persone fisiche: nell’esercizio abituale (anche non in via esclusiva) di una attività “autonomamente organizzata” per la produzione/scambio di beni/di servizi;
-sempre presente per le attività esercitate dalle società (di qualsiasi tipo, incluse le società semplici, dagli enti commerciali o non commerciali e dalle PP.AA.)
I soggetti passivi dell’imposta, sono definiti nel successivo art.3 tra cui figurano:
– le persone fisiche esercenti, rispettivamente, attività d’impresa e professionale (co. 1, lett. b e c);
– ad esclusione dei soggetti esercenti attività agricola nei limiti dell’art. 32, Tuir (co. 2, lett. c-bis).
Ulteriore situazione di esonero rispetto all’applicabilità dell’imposta era, ed è tuttora, prevista per le persone fisiche che adottano il regime:
- “forfettario”, ai sensi della legge n. 190 del 2014
- o regime dei cd. “minimi”, ai sensi del decreto legge n. 98 del 2011
con esonero disposto dalle norme istitutive dei singoli regimi agevolati e non integrato nel decreto legislativo n. 446 del 1997.
Per i professionisti e/o le ditte individuali che adottano regimi fiscali diversi dai precedente l’esclusione dal tributo era esclusivamente subordinata alla assenza di una attività “autonomamente organizzata”.
L’attività autonomamente organizzata
Si può parlare di attività autonomamente organizzata nel caso in cui si verifichino congiuntamente i seguenti requisiti in capo al contribuente soggetto passivo dell’imposta:
a) il contribuente risulti il responsabile dell’organizzazione;
b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore impiegato in mansioni di segreteria o meramente esecutive.
La novità della Legge di bilancio 2022
La novità rispetto al trattamento dei professionisti e degli imprenditori individuali è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2022.
Nell’art.1, co. 8, della legge n. 234 del 2021 è stato, infatti, previsto che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1/01/2022 l’IRAP non è più dovuta da parte delle persone fisiche:
- esercenti attività commerciali
- esercenti arti e professioni.
“A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
Come già definito, e avveniva in precedenza per i contribuenti in regime forfettario e dei minimi, si tratta di una esclusione “soggettiva” non avendo quindi rilevanza l’eventuale presenza di una “autonoma organizzazione”.
Gli adempimenti nel 2022
Quindi, sulla base della novella normativa, gli imprenditori individuali ed i professionisti, ove fossero stati considerati soggetti passivi fino all’anno d’imposta 2021 in virtù dei presupposti oggettivi e soggetivi presentati sino al 31 dicembre 2021, saranno tenuti al versamento del saldo IRAP 2021 a giugno 2022 (e presenteranno il Mod. Irap 2022 a novembre 2022) e in ogni caso non saranno più considerati soggetti passivi e non saranno pertanto tenuti ad alcun versamento di acconto per l’anno 2022.
Le imprese familiari
Alcune particolarità sono previste in relazione al trattamento ai fini IRAP delle c.d. imprese familiari, intendo con questa definizione quelle imprese all’interno delle quali l’imprenditore è il solo titolare dell’impresa.
Infatti, trattandosi di imprese di natura “individuale”, dal 2022 non saranno più soggetta ad IRAP, allo stesso modo dei professionisti e delle ditte individuali.
In questo ambito, occorre segnalare che nel recente passato giurisprudenziale la questione se le imprese familiari fossero o meno soggetti passivi ai fini Irap non è stata sempre risolta con una interpretazione univoca, a causa della presunzione della presenza di un’autonoma organizzazione da riscontrare in maniera pratica.
Studi associati ed IRAP?
Rispetto alla formazione di studi associati, associazioni professionali od altre forme di aggregazione professionale si segnala che, a parere di chi scrive, potrebbero permanere delle situazioni differenziate da valutare attentamente, soprattutto se si è in procinto di definire un progetto congiunto con altri professionisti.
Questo perché i piccoli “studi associati” (anche in forma di società semplici o di persone), la cui attività è basata esclusivamente o quasi sul lavoro dei soci/associati, continueranno a versare l’IRAP. Al contempo gli studi professionali individuali, anche se strutturati con numerosi dipendenti/collaborazioni saranno invece esonerati dal versamento dell’IRAP.
Concetto del tutto analogo si applica per le imprese rispetto agli imprenditori individuali e la forma appunto “associata”.
Dovrebbe infine rimanere attuale la possibilità individuata dalla giurisprudenza, di separare, ai soli fini dell’IRAP, i diversi rami nei quali si sviluppa l’attività svolta da un professionista.
Infatti mentre alcune attività (contabilità, bilanci, ecc.) richiedono una “autonoma organizzazione”(computer; software, addetti alla segreteria ed alla contabilità; ecc.) e quindi rimane attività soggetta ad IRAP, le altre attività, come ad esempio quelle di sindaco/revisore indipendente, amministratore, CTU, ecc., non sembrano essere sintomatiche della presenza di un’autonoma organizzazione e risultano pertanto escluse dall’IRAP.
