Quali sono le attività lavorative per cui è necessario aprire una partita IVA? Come si può scegliere al meglio il regime fiscale a cui aderire? In che casi è preferibile operare individualmente piuttosto che in forma associata?
Nel contributo che segue provo a rispondere a queste domande che spesso mi sono state poste.
Indice
- La partita IVA: cos’è?
- Cosa si intende per attività economica?
- Cosa fare se si svolge attività di lavoro autonomo occasionale?
- In quali casi bisogna aprire la partita IVA?
- In che modo aprire la partita IVA?
- Come definire il regime fiscale più adeguato?
- Richiedi una consulenza personalizzata da parte di un professionista
La partita IVA: cos’è?
La partita Iva è un codice di 11 cifre che identifica univocamente gli operatori che intendono svolgere un’attività economica in Italia.
E’ generalmente assimilato al codice fiscale per le persone fisiche che non svolgono attività professionale (come ad esempio nel caso dei lavoratori dipendenti).
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio che consente di verificare la validità di una partita Iva e di conoscere, inoltre, le informazioni registrate presso l’Anagrafe Tributaria relative allo stato dell’attività, alla denominazione nonché al cognome e nome del titolare.
Il servizio è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’area dedicata ai servizi online ed è accessibile senza necessità di registrazione: Agenzia delle Entrate – Verifica partita Iva (agenziaentrate.gov.it)
Cosa si intende per attività economica?
Una volta chiarito cosa sia una partita IVA, al fine di meglio comprendere l’ambito in cui ci muoviamo, è utile delineare un’ulteriore distinzione tra ciò che intendiamo per “attività economiche” e quelle che possono definirsi invece come “attività professionali“.
Nel concetto di “attività economica” vengono solitamente ricondotti tutti quegli atti che un soggetto pone in essere al fine di raggiungere, almeno astrattamente, un guadagno di tipo economico, appunto.
Non si rinviene all’interno dell’ordinamento italiano un’esplicita definizione di attività economica, ma vi è un riferimento all’interno dell’ art. 2082 del codice civile che, nel delineare la nozione di “imprenditore”, individua colui che esercita professionalmente un’attività economica, finalizzata quest’ultima alla produzione o scambio di beni o servizi.
A livello comunitario, invece, la VI Direttiva europea in materia di IVA, ai fini dell’individuazione del soggetto passivo d’imposta stabilisce che “si considera «attività economica» ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”.
Alla luce di tale nozione, dunque, per attività economica deve intendersi una qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi in uno specifico settore ovvero su un determinato mercato. Rientrano senza dubbio in questa categoria le attività di lavoro autonomo e le attività d’impresa.
Per quanto concerne in particolare il lavoro autonomo in Italia, da un punto di vista fiscale, la distinzione tra un’attività economica svolta privatamente – senza particolari prescrizioni – ed un’attività economica organizzata in modo professionale, è riscontrabile proprio all’interno della normativa IVA.
Infatti l’iscrizione ai fini IVA, ovvero l’inizio di un’attività tramite regolare partita IVA, è subordinato alla presenza dei seguenti requisiti:
- lo svolgimento di un’attività artistica o professionale;
- il requisito della continuità e abitualità dell’attività, anche se svolta in modo non esclusivo;
- la professionalità e l’esercizio in maniera organizzata dell’attività.
Con “abitualità” si intende un’attività che perdura nel tempo e non è quindi pertanto svolta in maniera occasionale. Generalmente, nella consolidata prassi interpretativa dell’amministrazione finanziaria, viene fatto coincidere il concetto di abitualità e quello di continuità, nel senso che un’attività svolta in modo continuativo viene considerata di per sé abituale.
Rispetto alla verifica dell’occasionalità della prestazione, bisogna comunque valutare l’attività svolta in relazione alle caratteristiche soggettive di chi svolge l’attività stessa.
Su questo argomento consulta l’articolo relativo Lavoro dipendente e partita IVA possibili insieme?
Per quanto riguarda la “professionalità”, l’accertamento della presenza di tale requisito avviene esaminando l’effettiva natura, risultante da circostanze obiettive, di tutte le attività economiche svolte dal medesimo soggetto.
Per desumere se l’attività di lavoro autonomo sia svolta o meno in modo professionale, assume rilevanza la presenza dei seguenti elementi:
- l’iscrizione ad un albo professionale;
- un’organizzazione di beni o di persone finalizzata allo svolgimento dell’attività;
- l’entità dei corrispettivi percepiti in relazione all’attività esercitata.
Infine, la citata normativa esclude dal campo di applicazione alcune attività che, nonostante siano molto simili al lavoro autonomo non si considerano svolte professionalmente, come ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative (c.d. co.co.co.), che risultano generalmente escluse, o i contratti di associazione in partecipazione, il cui apporto è costituito dal lavoro, a condizione che l’associato non svolga “altre” attività di lavoro autonomo soggette ad IVA .
Sul punto – si noti bene – che restano comunque assoggettate all’IVA le prestazioni di servizi svolte tramite rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che rientrano nell’oggetto dell’attività svolta per professione abituale, quali ad esempio quelle relative alla mansione di amministratore, di sindaco o di revisore quando sono svolte da ragionieri o dottori commercialisti iscritti all’albo.
Tanto chiarito, quando si inizia un’attività di lavoro autonomo o di impresa sussistono sempre molti dubbi su quando sia obbligatorio o meno operare professionalmente, ovvero su quando l’attività economica svolta in maniera privata e saltuaria divenga un’attività economica svolta abitualmente e professionalmente.
Si tratta, come noto, di un aspetto molto delicato e fonte di tantissimi errori e fraintendimenti ormai ahimè consolidati.
Premettiamo che continuare ad operare in forma privata quando si superano requisiti per operare professionalmente può infatti costare caro, sia nel caso in cui lo si faccia intenzionalmente, tanto nel caso in cui non si abbia consapevolezza degli adempimenti fiscali da porre in essere. Sono previste sanzioni amministrative, fiscali ed anche in ambito contributivo, a seconda dell’attività e delle modalità di svolgimento.
Quindi alla domanda “quando è necessario aprire la partita IVA?”
La risposta più adeguata a mio parere è: dipende.
Proprio perché ogni caso è specifico e presenta distinte variabili e proprie peculiarità non esiste in realtà una risposta corretta e valida per tutte le possibili casistiche.
Nel contributo che segue proviamo a delineare alcuni casi pratici e le relative possibili soluzioni applicabili. In ogni caso, il mio consiglio è quello di essere sempre supportati da un professionista che possa guidarvi e affiancarvi nelle varie scelte che si è tenuti a compiere quando si avvia un’attività.
Cosa fare se si svolge attività di lavoro autonomo occasionale?
Com’è noto, il prestatore di lavoro autonomo occasionale è il lavoratore che svolge a favore di un committente un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente dato il carattere autonomo della prestazione lavorativa e quindi senza alcun coordinamento con la struttura organizzativa del committente stesso.
Con attività di lavoro autonomo occasionale si intende quindi un’attività svolta saltuariamente, ovvero in maniera non abituale. Inoltre con lavoro autonomo occasionale si fa riferimento alle attività svolte in maniera non professionale.
In maniera simmetrica a quello che sono le caratteristiche presentate in precedenza rispetto alla professionalità, l’occasionalità della prestazione risulta inoltre dalla mancanza di continuità del lavoro che viene prestato nei confronti del committente.
Il carattere dell’occasionalità risulta ovviamente rafforzato quando manchi un’organizzazione di mezzi da parte del lavoratore, ovvero nel caso in cui l’aspetto intellettuale del lavoro risulta essere prevalente rispetto ai mezzi impiegati.
Tra committente e lavoratore autonomo occasionale viene stipulato un contratto d’opera, che non necessita di forma scritta.
L’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro da parte del committente.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione da parte del committente si applicano le sanzioni amministrative previste, che spaziano da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale.
Sono ad esempio inquadrabili come lavoro occasionale, l’attività del medico ospedaliero che interviene all’interno di un unico convegno o anche lo studente universitario che fornisca per brevi frazioni di tempo ripetizioni scolastiche.
Si noti che per ogni esempio formulato esistono delle eccezioni: ad esempio, non risulta possibile per il medico che svolga la libera professione inquadrare la prestazione menzionata come occasionale, o anche qualora l’attività di fornire ripetizioni scolastiche si protragga in maniera abituale nel tempo.

L’esercizio dell’attività deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. Questa tipologia di lavoro pertanto si distingue come detto, dalla collaborazione coordinata e continuativa e dal lavoro autonomo abituale.
La prima considerazione da fare, vista la sempre maggiore attenzione dedicata alla prestazione occasionale, è volta a sgombrare ogni dubbio riguardante la possibilità di utilizzare le prestazioni occasionali per l’esercizio di un’attività lavorativa.
E’ sempre utile infatti ripetere che fiscalmente non esiste alcuna soglia di esenzione fiscale pari a 5.000 euro in cui la prestazione occasionale è permessa, esente da imposta e da obbligo di fatturazione.
Ogni attività economica svolta, in modo abituale e continuativo deve essere esercitata professionalmente, quindi, con partita IVA.
Successivamente, proveremo a definire come operare la scelta per definire il miglior regime fiscale con il quale operare, ovvero la scelta di una forma individuale, associata o anche societaria.
In quali casi bisogna aprire la partita IVA?
Ora, una volta definito l’aspetto teorico che regola i requisiti necessari per operare a seguito dell’apertura di una partita IVA, proviamo a fare maggiore chiarezza con alcuni casi pratici.
Il medico ospedaliero che ad esempio interviene all’interno di un unico convegno può operare senza la necessità di aprire una partita IVA, però qualora l’intervento al convegno non sia limitato ad un unico episodio ma ad una più vasta serie di incontri bisognerà invece operare tramite l’apertura di una partita IVA. Fermo restando l’obbligo di avere la partita IVA qualora il medico svolga anche la libera professione.
Il condomino che opera come amministratore di condominio, esclusivamente nel proprio condominio, a seconda della sua attività professionale potrebbe anche operare senza partita IVA.
Il soggetto non iscritto ad albi professionali, come l’insegnante o l’idraulico, che svolgano attività non connesse alla loro professione principale, come ad esempio la predisposizione di materiale informativo per conto di un committente terzo.
Rispetto ai soggetti iscritti ad albi professionali si segnala che la recente prassi ha continuato ad affermare il divieto di operare tramite l’esercizio di una prestazione occasionale per tutti quei professionisti iscritti ai menzionati albi, che esercitano nell’alveo della loro attività professionale come ad esempio nella Risoluzione n.41 del luglio 2020. Da essa si rileva, tra l’altro, che ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, il presupposto soggettivo si realizza nella sola ipotesi in cui il professionista eserciti la propria attività in modo professionale ed abituale, a prescindere dall’ammontare del corrispettivo percepito.
Occorrerà dunque verificare, caso per caso, se sussistano i requisiti indicati, e, conseguentemente, se nella fattispecie in esame, sorga in capo al singolo soggetto l’obbligo di dichiarare i compensi fra i redditi professionali, nonché l’obbligo di fatturazione con IVA.
Come provato a chiarire in precedenza, in linea generale, i requisiti di professionalità e abitualità sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo; mentre non si realizzano solo nei casi in cui vengano posti in essere atti economici in via meramente occasionale. L’accertamento dei suddetti presupposti implica una valutazione di fatto, che non può essere esperita in sede di istanza di interpello.
L’agenzia ha inoltre dichiarato che: “l’abitualità dell’esercizio professionale è insita nella volontaria iscrizione del professionista nell’albo, costituente titolo per l’affidamento di compiti in modo ricorrente”.
In che modo aprire la partita IVA?
L’apertura della partita IVA altro non è che un atto formale che si concretizza nella compilazione del modello di inizio attività e nella sua presentazione presso l’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.
Le imprese individuali e i lavoratori autonomi devono utilizzare il Modello AA9/12.
Si segnala che, in fase di inizio di una nuova attività, l’aspetto più importante resta comunque quello della programmazione e pianificazione: è necessario pensare sin da principio al modo migliore con cui l’attività che si vuole avviare potrà avere successo e come riuscire ad ottenerlo.
Allo stesso modo, questa pianificazione deve integrarsi con un’analisi della prospettiva fiscale andando così a definire il regime fiscale ottimale per il caso specifico.
Come definire il regime fiscale più adeguato?
Adesso, una volta che abbiamo chiarito cosa si intenda per operare in maniera professionale, ovvero con o senza partita IVA, la domanda che sorge spontanea dovrebbe essere:
con quale regime fiscale sarà più conveniente operare?
Rispetto a questo punto, occorre considerare che è necessario esprimere la propria preferenza rispetto al regime fiscale in fase di apertura dell’attività, ovvero nel momento in cui si presenta il modulo di assegnazione della partita IVA.
Le valutazioni da fare devono basarsi sulle caratteristiche peculiari della singola attività professionale o imprenditoriale e, in particolare, sull’analisi di quelli che sono i livelli di investimento, nonché dei costi e i ricavi iniziali che si possono ipotizzare.
Quando si parla di regime fiscale, nel presente contributo, si intende fare riferimento ai differenti regimi di determinazione del reddito presenti in Italia. Ogni regime ha le sue peculiarità in termini di limiti dei ricavi e dei costi deducibili, oltre a tutti gli adempimenti contabili e fiscali collegati.
I principali regimi fiscali presenti in Italia sono:
- il regime forfettario
- il regime dei minimi
- il regime analitico (semplificato o ordinario)
Le ultime riforme in questo ambito hanno ridisegnato il nostro sistema tributario andando a definire il regime forfettario come il regime naturale in fase di apertura dell’attività per i lavoratori autonomi.
Per approfondire i differenti regimi di determinazione del reddito, rimandiamo ai vari contributi sui singoli temi.
Richiedi una consulenza personalizzata da parte di un professionista
Quando ci si trova nell’attuazione di un nuovo progetto professionale, o semplicemente quando ci si affaccia al mondo del lavoro, tanto più in proprio, è necessario costruire sin da subito delle solide fondamenta.

Pertanto il suggerimento è quello di richiedere il supporto di un commercialista che ti affianchi negli adempimenti formali, e ancora più importante, nella definizione del regime fiscale e degli adempimenti collegati.
