Usufruisci del regime di favore per i lavoratori impatriati, e vuoi capire come procedere per recuperare gli eventuali anni non goduti?
Non sei sicuro di poter sfruttare l’agevolazione per gli anni precedenti?
Nel contributo che segue provo a rispondere a queste domande commentando alcune recenti sentenze in tema di regime impatriati e recupero degli anni non goduti.
Regime di favore a rimborso
Molto interessante la recente sentenza n. 3640 del 26/09/2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia dalla quale si ricavano delle riflessioni di particolare interesse per coloro che usufruiscono del regime di favore per i lavoratori impatriati.
La sentenza in oggetto sovverte l’esito della precedente decisione ad opera della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 3093/10/21 con la quale la stessa rigettava il ricorso del contribuente in materia di richiesta di rimborso Irpef versata per gli anni 2017 e 2018 a causa della mancata applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati.
Il contribuente nei fatti lamentava il mancato rimborso dell’irpef citata a causa della mancata applicazione del regime di favore e della sua richiesta tramite dichiarazione dei redditi.
Le criticità riguardano quindi due tematiche controverse relative al regime di favore, una più teorica inerente alla casistica di rientro in Italia a seguito del distacco presso una delle società del gruppo medesimo; e l’altra di carattere più pratico relativo alle modalità di fruizione del regime stesso tramite dichiarazione dei redditi.
C’è da premettere che in relazione ad entrambe le casistiche l’agenzia delle entrate si è più volte espressa in maniera restrittiva, definendo in maniera chiara il perimetro entro il quale è possibile usufruire del regime di favore in parola nei casi di rientro dal distacco.
Infatti nella circolare 33/2020 nella zione 7.1 l’amministrazione identifica le caratteristiche di un “genuino” rientro dal distacco che non è quindi mera prosecuzione degli accordi precedenti e che consente la possibilità di fruire del regime di favore.
Nell’ipotesi quindi in cui l’attività lavorativa svolta dall’impatriato costituisca una “nuova” attività, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.
Rispetto alle modalità di fruizione allo stesso modo l’agenzia aveva chiarito l’impossibilità di fruire dell’agevolazione tramite la dichiarazione dei redditi trascorso il periodo di ordinari predisposizione, precludendo la possibilità di indicare il reddito agevolabile in misura ridotta. In quanto trattandosi di un regime opzionale, è preclusa la possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi c.d. “integrativa a favore” oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria.
D’altronde, a parere dell’ade, in tale ultima evenienza non si configurano le condizioni per accedere all’istituto della remissio in bonis, che ammette la possibilità di esercitare tardivamente l’opzione per un beneficio fiscale o un regime agevolato quando il contribuente “abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), ed abbia soltanto omesso l’adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente.
Nulla era comunque stato precluso nella circolare citata, in relazione alla possibile istanza di rimborso conseguente alla presentazione della dichiarazione dei redditi nei termini ordinari tramite modello redditi.
Nel caso di specie la commissione risolve positivamente il ricorso del contribuente asserendo che in relazione al rientro dal distacco occorra, verificare se nel caso concreto, il contribuente al rientro in Italia, pur continuando ad essere dipendente della società del gruppo, ha iniziato a svolgere una nuova attività, diversa dalla precedente antecedente al distacco. Ed avendo ricevuto una dichiarazione emessa da parte del nuovo datore di lavoro dalla quale risulta chiaramente che il contribuente, che pure svolgeva un importante ruolo all’estero, al rientro in Italia ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro con mansioni superiori da director manager, con una nuova retribuzione ed indennità conseguenti molto più alte.
In aggiunta sulle modalità di fruizione, la commissione conferma la possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste per i lavoratori rimpatriati ed il conseguente diritto al rimborso delle ritenute fiscali trattenute per gli anni in questione a patto che come nel caso in questione siano state correttamente richieste tramite istanza di rimborso, entro il termine decadenziale di cinque anni, a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ulteriore riflessione necessaria su quest’ultimo punto è da ritrovare in un’altra recente sentenza la 4023/2022 del 20 ottobre della Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia nella quale un contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto dell’agenzia rispetto all’istanza dallo stesso avanzata di restituzione delle maggiori somme versate a titolo di irpef per l’anno 2017, senza però lo stesso aver predisposto una previa indicazione nella dichiarazione dei redditi del reddito da agevolare in forma ridotta.
L’agenzia in questo caso non contestava nel merito la spettanza del regime di favore, ma bensì le modalità di fruizione dello stesso in contrasto con la prassi che non contempla la proposizione di una istanza di rimborso.
In entrambi i gradi di giudizio le corti hanno riconosciuto la correttezza del principio generale esplicitato dalla prassi dell’amministrazione finanziaria in precedenza richiamata, ma ritengono che il beneficio stesso non possa essere precluso in assenza di uno specifico divieto normativo, da una indicazione contenuta unicamente nella prassi.
Conclusioni
Alla luce delle recenti sentenze e quindi dell’orientamento giurisprudenziale che si viene a creare, e speriamo, via via a consolidare è quindi sempre possibile usufruire del regime di favore anche per gli anni per i quali non si è predisposta dichiarazione dei redditi, tramite istanza di rimborso?
O tramite integrativa a favore per gli anni in cui si è predisposta la dichiarazione dei redditi non richiedendo il beneficio , per quanto in contrasto con la prassi ma non con la norme generali relative alle dichiarazioni dei redditi?
Od ancora tramite predisposizione di dichiarazione dei redditi, nei casi in cui la stessa risulta omessa nei termini ordinari?
Dipende… dal singolo caso specifico e forse ancora più importante dal momento di analisi e di definizione delle possibili soluzioni.
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