Bonus idrico

Il c.d. bonus idrico ovvero l’incentivo introdotto con l’art. 1 c. 61-65 L. 178/2020, e dal DM 27 settembre 2021, definisce che per il 2021 alle persone fisiche residenti in Italia spetta un bonus pari a € 1.000 per le spese sostenute per interventi di efficientamento idrico su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari che comportano la:

  • fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi opere idrauliche e murarie collegate e smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi eventuali opere idrauliche e murarie collegate, smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

L’istanza va presentata, per un solo immobile e una sola volta, accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) alla “Piattaforma bonus idrico” presente sul sito del Ministero della Transizione Ecologica e allegando copia della fattura elettronica o del documento commerciale (se il beneficiario non è obbligato all’emissione della fattura elettronica deve allegare fattura semplice o documento commerciale, copia del versamento e documentazione del venditore).

L’istanza deve contenere:

  1. nome, cognome e codice fiscale del beneficiario;
  2. importo della spesa;
  3. quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;
  4. specifiche tecniche per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua e per la portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
  5. identificativo catastale dell’immobile;
  6. dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
  7. conto corrente bancario/postale su cui accreditare il rimborso;
  8. titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario, ecc.).

Se il beneficiario non è proprietario/comproprietario tramite attestazione (di cui al DPR 445/2000) deve riportare gli estremi del contratto da cui trae titolo, l’avvenuta comunicazione del proprietario/comproprietario, indicando nome, cognome, codice fiscale e volontà di fruire del bonus.

Il bonus non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore ISEE. Inoltre è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni fiscali relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.

Il controllo sull’erogazione del bonus è effettuato dal Ministero della Transizione Ecologica che, in caso di usi difformi o violazioni, lo revoca.