Usufruisci del regime di favore per ricercatori e docenti di cui all’art.44 del d.l. n. 78 del 2010?
Non sai se puoi usufruire dell’estensione del periodo del beneficio di ulteriori 5 anni relativa ai lavoratori impatriati?

Nel contributo che segue provo a rispondere a queste domande, ed a chiarire chi può usufruire dell’estensione prevista per il regime di favore per lavoratori impatriati.
Indice
- Agevolazioni per ricercatori e docenti
- Caratteristiche e possibili estensioni
- Le modifiche recenti
Agevolazioni per ricercatori e docenti
L’agevolazione per ricercatori e docenti, introdotta dall’art. 44 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010, dispone che i redditi di lavoro dipendente di ricercatori/docenti residenti all’estero, sia italiani che stranieri, che vengono a svolgere la loro attività in Italia sono imponibili solo per il 10% nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei 5 successivi, con possibili estensioni.
Invero in presenza di specifiche caratteristiche l’agevolazione può essere prorogata per altri 8, 11 o 13 periodi d’imposta in presenza di determinate condizioni analizzate di seguito.
Se il docente/ricercatore trasferisce la residenza all’estero nel periodo agevolato, l’agevolazione viene meno dal periodo d’imposta in cui risulta non più fiscalmente residente in Italia.
L’agevolazione interessa docenti/ricercatori che come chiarito recentemente nella Circolare AE del 23 maggio 2017 n. 17/E:
- hanno un titolo di studio universitario o equiparato (se conseguito all’estero deve essere riconosciuto dall’ambasciata o consolato italiano all’estero);
- sono stati residenti all’estero per almeno 2 anni consecutivi e non devono avere già acquisito in precedenza la residenza in Italia dopo aver svolta l’attività di docenza/ricerca;
- hanno svolto all’estero documentata attività di ricerca e/o docenza per almeno 2 anni continuativi (anche non immediatamente precedenti il rientro in Italia), presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
- svolgono l’attività di docenza e ricerca in Italia, ove hanno acquisito la residenza fiscale in Italia (indifferentemente prima o dopo l’inizio dell’attività di docenza e ricerca).Si segnale che per eventuali altre attività svolte (es. assistenziale), in Italia o all’estero, il relativo reddito risulterà tassabile interamente, se non si rientra nel caso relativo ai lavoratori impatriati (Ris. AE 29 novembre 2017 n. 146/E).
La recente modifica ad opera dell’ art. 5 del DL 34/2019 conv. in L. 58/2019, ha previsto che la residenza all’estero può essere dimostrata o con l’iscrizione all’AIRE oppure, nei Paesi in cui esistono Convenzioni contro le doppie imposizioni qualificandosi come soggetto fiscalmente residente nel paese estero sulla base delle regole interne e delle norme dettate dalle singole Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Fondamentale rispetto a questo regime agevolativo come anche per altri è in linea generale il nesso fra i due eventi, ovvero tra il trasferimento in Italia e l’attività di docenza e ricerca successiva. Ad esempio infatti come riportato dalla recente risposta ad interpello dell’ 11 ottobre 2018 n. 33 fornita dall’agenzia delle entrate qualora un docente/ricercatore instauri un rapporto con il datore per svolgere l’attività all’estero durante l’anno 2020, e solo successivamente rientri in Italia per svolgerla nell’anno 2022, l’agevolazione non spetterebbe, per mancanza del nesso causale fra i due eventi.
Ai fini IRAP, quindi rispetto alla società/ente che provvede al pagamento della remunerazione, occorre segnalare che questi non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive.
L’agevolazione è disponibile anche per il lavoratore autonomo che presentando le caratteristiche richieste dalla norma, venga a svolgere la propria attività in Italia nel periodo d’imposta in cui il ricercatore medesimo diviene fiscalmente residente .
Caratteristiche e possibili estensioni
Come definito, l’agevolazione per ricercatori e docenti che garantisce ai redditi di lavoro dipendente di questi soggetti, sia italiani che stranieri, che vengono a svolgere la loro attività in Italia una non imponibilità dei redditi fino al 90% nel periodo d’imposta in cui si qualificano come fiscalmente residente in Italia e nei 5 successivi, con possibili estensioni.
Le estensioni come per altri regimi agevolativi sono condizionate al presentarsi di ulteriori condizioni ovvero in altre parole:
A) l’agevolazione spetta per altri 2 anni, quindi con un totale di 8 periodi d’imposta, ai lavoratori che hanno, alternativamente:
– almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
– diventino proprietari, di almeno un’abitazione in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento;
B) l’agevolazione spetta per altri 5 anni o 7 anni, ai lavoratori che hanno, rispettivamente,
-almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, con un totale di 11 periodi d’imposta.
-almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo con un totale di 13 periodi d’imposta.
Al fine dell’ottenimento della riduzione della base imponibile il dipendente deve presentare richiesta scritta al datore, contenente le proprie generalità, la sussistenza dei requisiti richiesti, per godere dell’agevolazione dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione.
Come detto l’agevolazione è disponibile anche per il lavoratore autonomo che può richiedere al committente la riduzione della ritenuta.
In assenza di richiesta, si può usufruire del beneficio nella dichiarazione dei redditi.
Attenzione che se l’agevolazione non viene richiesta nemmeno in dichiarazione dei redditi, limitatamente all’anno interessato essa si perde in quanto regime agevolativo. Come confermato nella Circolare dell’agenzia del 28 dicembre 2020 n. 33/E risulta infatti preclusa la possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi integrativa a favore per gli anni persi.
Sul punto si segnala che una recente sentenza della CTP di Milano esisterebbe dei margini rispetto al rimborso dell’irpef; infatti secondo la Commissione, in presenza dei presupposti, è possibile chiedere il rimborso dell’IRPEF pagata in più (CTP Milano 22 dicembre 2021 n. 4779).
Può essere chiesta con le modalità suddette per i restanti anni del periodo agevolato come ribadito anche nella recente risposta del n.59 del 13 febbraio 2020.
Nei casi di trasferimento in corso d’anno risultano ovviamente in vigore le regole relative alla residenza delle persone fisiche. Ad esempio se una persona (ricercatore, manager, ecc.) trasferisce la propria residenza anagrafica in Italia dopo il 2 luglio, diviene fiscalmente residente solo dal 1° gennaio successivo, anno in cui avverrà conseguentemente la tassazione agevolata.
In ogni caso, rileva anche il trasferimento di residenza in Italia avvenuto prima ancora di iniziare l’attività lavorativa, a condizione che sia ravvisabile un collegamento tra i due eventi (Risp. AE 13 febbraio 2020 n. 59).
Si segnala infine che ai fini dell’estensione di cui al punto B il figlio o i figli possono essere nati/affidati/adottati anche prima del trasferimento in Italia, ma devono essere presenti nel corso del primo quinquennio dell’agevolazione come riportato nella risposta del 26 agosto 2020 n. 274; analogamente, i figli non residenti al momento del rientro in Italia, devono trasferirvi la residenza entro il primo quinquennio come chiarisce la Circolare citata (28 dicembre 2020 n. 33/E).
Le modifiche recenti

L’estensione del regime agevolato come si vedrà dettagliatamente in questa sezione può essere chiesta anche da docenti e ricercatori iscritti all’AIRE trasferitisi in Italia prima del 2020 (e beneficiari della tassazione agevolata). L’articolo 1, comma 763, della legge di bilancio 2022 ha infatti modificato l’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, rubricato «Rientro dei cervelli», con l’inserimento, dopo il comma 5-bis, dei commi 5-ter e 5-quater.
In particolare, il comma 5-ter dispone che i docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime previsto dall’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3- ter del predetto articolo 4421, previo versamento di:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui al citato articolo 44 del d.l. n. 78 del 2010, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione stessa ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di che trattasi, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui al medesimo articolo 44 del d.l. n. 78 del 2010, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione in parola, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.
I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 44 del d.l. n. 78 del 2010, rubricato «Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero», dispongono l’esclusione, ai fini delle imposte sui redditi, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90 per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato (cfr. comma 1). Tali emolumenti non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell’IRAP (cfr. comma 2). L’agevolazione in esame si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia (cfr. comma 3).
Secondo cui «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel territorio dello Stato e nei sette periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell’articolo 2» del TUIR, «nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell’articolo 2» del TUIR, «nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.»
L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In sostanza, la disposizione in esame introduce anche per docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019 – così come già previsto, per i lavoratori impatriati, dall’articolo 1622 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 – la possibilità di optare per l’estensione dell’ambito di applicazione del regime agevolativo a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di una imposta forfetaria. Per poter beneficiare di tale facoltà, i soggetti interessati: devono essere stati iscritti all’AIRE23 o, in alternativa, essere cittadini di Stati membri dell’Unione europea24; devono aver già trasferito in Italia la residenza fiscale prima dell’anno 2020; devono risultare già beneficiari, alla data del 31 dicembre 2019, dell’agevolazione fiscale per docenti e ricercatori.
Le modalità di esercizio di tale opzione sono definite con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. n. 102028 del 31 marzo 2022 (cfr. comma 5-quater).
Il versamento deve essere fatto entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione; se il periodo di conclusione è il 31 dicembre 2021 – trasferimento in Italia avvenuto il 2018 – il versamento scade il 27 settembre 2022. Entro le stesse date i lavori dipendenti presentano al datore la richiesta scritta (vedi sopra nota 1); i lavoratori autonomi, invece, esercitano l’opzione in dichiarazione dei redditi .
