La prestazione occasionale: di cosa si tratta?

Chi può svolgere prestazioni occasionali? In quali casi l’attività lavorativa può essere qualificata come occasionale? A quali limiti deve sottostare? Come vengono tassate le somme percepite quale corrispettivo della prestazione occasionale svolta?

Nel contributo che segue cercherò di rispondere a questi quesiti, oltre a delineare i necessari adempimenti a cui va incontro tanto chi svolge quanto chi usufruisce della prestazione lavorativa occasionale.

Indice

  • Cosa si intende per prestazione occasionale?
  • Cosa si intende per attività di lavoro autonomo occasionale?
  • Quando è possibile svolgere attività di lavoro autonomo occasionale?
  • Quali sono gli adempimenti per i committenti?
  • Cosa sono le attività commerciali occasionali?
  • Richiedi una consulenza personalizzata

 

Cosa si intende per prestazione occasionale?

Per “prestazione occasionale”, nel linguaggio comune, si intende quell’attività di lavoro autonomo, il cui carattere distintivo è rappresentato proprio dal fatto che l’attività è svolta saltuariamente, ovvero in modo non abituale. In ogni caso, nell’ordinamento italiano, le fattispecie all’interno delle quali sono presenti dei caratteri di occasionalità sono molteplici.

E’ bene sottolineare sin da subito che la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali differisce a seconda che di essa se ne faccia uso nell’ambito di un’attività professionale o di impresa, oppure in ambito familiare da parte di una persona fisica.

Occorre, inoltre, premettere che non esiste alcun limite numerico, al di sotto del quale, da un punto di vista fiscale, risulti lecito l’utilizzo della prestazione di lavoro occasionale ed esente da imposta.

 

Cosa si intende per attività di lavoro autonomo occasionale?

Può qualificarsi come prestatore di lavoro autonomo occasionale quel soggetto che svolga a favore di un committente un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza alcun vincolo di subordinazione, dato il carattere autonomo della prestazione lavorativa, e senza alcun tipo di coordinamento con la struttura organizzativa del committente stesso.

Per sua stessa natura, quindi, si tratta quindi di un’attività svolta saltuariamente, ovvero in maniera non abituale e non professionale.
Generalmente, l’occasionalità della prestazione emerge dalla mancanza di continuità del lavoro che viene prestato nei confronti del committente. Tale requisito è a maggior ragione riscontrabile nei casi in cui non vi sia alcuna organizzazione di mezzi da parte del lavoratore, ovvero quando l’aspetto intellettuale del lavoro risulti essere prevalente rispetto ai mezzi impiegati.

Tra committente e lavoratore autonomo occasionale viene stipulato un contratto d’opera, che non necessita di forma scritta.

L’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali è oggetto di preventiva comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro da parte del committente.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione da parte del committente, si applicano le sanzioni amministrative previste, che spaziano da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale di cui non vi sia stata comunicazione.

Possono, ad esempio, essere inquadrati come prestatori di un’attività di lavoro autonomo occasionale il medico ospedaliero che interviene all’interno di un unico convegno, ma anche anche lo studente universitario che fornisca per brevi periodo di tempo ripetizioni scolastiche.

Si noti, però, che per ogni ipotesi formulata esistono necessariamente delle eccezioni: ad esempio, non è possibile per il medico che svolga regolarmente la libera professione inquadrare la propria prestazione come occasionale; nemmeno lo studente universitario potrà usufruire di tale modalità nel caso in cui l’attività di fornire ripetizioni scolastiche si protragga in maniera abituale nel tempo.

L’esercizio dell’attività deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. Questa tipologia di lavoro pertanto si distingue dalla collaborazione coordinata e continuativa e dal lavoro autonomo abituale.

Quando è possibile svolgere attività di lavoro autonomo occasionale?

Quindi alla luce delle definizioni teoriche sopra riportate, possiamo affermare che si può parlare correttamente di lavoro autonomo occasionale nel caso in cui un soggetto svolga una prestazione lavorativa autonoma, che non rientra nella sua attività abituale, senza essere legato al committente da un rapporto di carattere continuativo.

Ad esempio, la creazione di un sito internet può configurare attività di lavoro autonomo occasionale, per quale lavoratore che non svolga tale attività come professione abituale; viceversa, la manutenzione del medesimo sito su base continuativa non potrà essere inquadrato come lavoro autonomo occasionale, a causa della ripetizione nel tempo delle prestazioni.

In entrambi i casi, quindi se le prestazioni descritte rientrano nell’attività svolta dal lavoratore in modo professionale e continuativo, si rientra nell’attività di lavoro autonomo abituale e non può pertanto parlarsi di prestazione occasionale.

 

Quali sono gli adempimenti per i committenti?

1. Operare le ritenute sulle somme corrisposte

In via generale, sono soggetti alla ritenuta i compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti, a qualunque titolo, ad artisti e professionisti.

In particolare si tratta dei compensi corrisposti:

  • per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale, e anche sotto forma di partecipazione agli utili
  • per prestazioni rese a terzi o nell’interesse di terzi
  • per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere
  • sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto dell’associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
  • sugli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata
  • sui redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore da parte dello stesso autore
  • sui diritti per opere d’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.

Sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i compensi di importo inferiore a 25,82 euro (sempre che non si tratti di acconti relativi a prestazioni di importo complessivo superiore a tale limite), corrisposti dagli enti pubblici e privati, non aventi come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

La ritenuta da operare in relazione alle somme di lavoro autonomo occasionale corrisposte è pari al 20% a titolo di acconto. Le ritenute corrisposte devono essere certificate da parte dei soggetti che le hanno effettuate tramite la predisposizione della cosiddetta CU.

La certificazione deve attestare:

  • l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti
  • l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali
  • eventuali altri dati non obbligatori come ad esempio il contributo professionale o l’Iva.

2. Effettuare la comunicazione preventiva

Recentemente introdotto con la conversione del decreto legge n. 146 del 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 dicembre 2021 al n. 215, a decorrere dall’anno 2022 entra in vigore l’obbligo di comunicazione preventiva per il committente che si avvale di lavoratori autonomi occasionali.

Con riferimento all’attività dei  lavoratori  autonomi  occasionali,  al fine di di monitorare  e  contrastare  forme elusive  nell’utilizzo  di  tale  tipologia   contrattuale,   l’avvio dell’attività dei  suddetti  lavoratori  è fatto oggetto  di  preventiva comunicazione, da parte del committente, all’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Tale regola è stata introdotta tramite l’inserimento del lavoro occasionale all’interno del testo che regola il c.d. contratto a chiamata, previsto dall’art. 15, co. 3, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Pertanto le modalità operative ricalcano quelle già previste per questa tipologia. 
In  caso di violazione degli obblighi di comunicazione, si applicherà  la sanzione amministrativa che varia da euro 500  a  euro  2.500  in  relazione  a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui  è  stata  omessa  o ritardata la comunicazione.

Si segnala che, come recentemente specificato dall’Ispettorato del lavoro, la nuova comunicazione preventiva obbligatoria, da trasmettere all’INL ex art. 13 d.l. 146/2021 conv. in L. 215/2021, interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Rimangono pertanto esclusi, tra gli altri, dall’obbligo di comunicazione:

  • i beneficiari di prestazioni di natura intellettuale
  • gli studi professionali
  • i lavoratori autonomi occasionali nel settore dello spettacolo
  • le associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche

Cosa sono le attività commerciali occasionali?

Le attività commerciali occasionali restano distinte dal lavoro autonomo occasionale e dal lavoro accessorio, sebbene spesso nell’uso comune risultano assimilate e confuse.
Con “attività commerciali occasionali” si intendono quella serie di attività commerciali per l’appunto, che sono svolte non abitualmente, senza l’organizzazione di mezzi e senza alcun vincolo di subordinazione.

I proventi derivanti da queste tipologie di attività commerciali sono normate dall’art. 67 co. 1 del T.U.I.R. e rientrano nella categoria dei redditi diversi.

Sono tali, ad esempio, i redditi derivanti dalle seguenti attività:

  • l’affitto di camere ammobiliate, con prestazione di servizi aggiuntivi non strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile
  • la raccolta di prodotti selvatici
  • la produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico in relazione alla quota parte ceduta alla rete;
  • il noleggio di imbarcazioni e navi da diporto

Il reddito è determinato sulla base dei proventi correlati alle attività occasionali percepiti nell’anno, in ossequio al principio di cassa, e al netto delle spese sostenute e documentate.

I redditi relativi alle attività commerciali occasionali seguono il medesimo trattamento della stessa tipologia dei redditi prodotti in via continuativa, pertanto sono soggetti a ritenuta solo nel caso in cui lo siano quelli prodotti in via continuativa e con le stesse modalità.
Ad esempio, se è svolta occasionalmente l’attività di procacciatore d’affari senza collaboratori, il compenso è soggetto alla ritenuta del 23% sul 50% del compenso.

Nel caso di noleggio di imbarcazioni e navi da diporto non superiore a 42 giorni l’anno, il percipiente può chiedere che i proventi siano assoggettati a imposta sostitutiva del 20% da versare entro il termine di versamento a saldo dell’IRPEF , in questo caso non saranno pertanto deducibili le spese sostenute e correlate al reddito prodotto.

Inoltre, si noti che ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF, qualora si percepiscano redditi correlati all’attività di noleggio di navi da diporto, tale reddito dovrà essere sommato agli altri redditi nel computo del reddito complessivo anche qualora si opti per l’imposizione sostitutiva citata.

Tale disciplina è applicabile anche da quelle società ed enti non commerciali, non aventi come oggetto sociale e come attività principale il noleggio o la locazione, di unità da diporto.

Con raccolta di prodotti selvatici, si fa riferimento alla recente introduzione riservata al trattamento dei redditi derivanti dalla raccolta di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee operata dalla legge di bilancio 2019.

La raccolta di prodotti selvatici non legnosi come ad esempio funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio e di piante officinali spontanee è occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita non superano il limite annuo di € 7.000, senza essere cumulati con altri eventuali redditi percepiti durante l’anno.
Se i corrispettivi percepiti dalla vendita dei tartufi superano il limite annuo di € 7.000, si applica l’apposita ritenuta; i raccoglitori sono comunque esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale in materi di iva.
Sui corrispettivi percepiti si applica un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali pari a € 100, da versare entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento tramite Mod. F24.

Richiedi una consulenza personalizzata

Quando si ha la necessità di effettuare una prestazione di lavoro autonomo ed occorre valutare l’occasionalità della prestazione ed i requisiti correnti o ancora quando ci si affaccia al mondo del lavoro, tanto più in proprio, è necessario costruire sin da subito solide fondamenta.

Pertanto il suggerimento è quello di richiedere il supporto di un commercialista che ti affianchi negli adempimenti formali, e più importante, nella definizione del regime fiscale e degli adempimenti collegati.

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