Stai valutando un investimento all’interno di una società innovativa, ma non sai bene quali potranno essere le implicazioni fiscali?
Lavori in una PMI innovativa e non sai se optare per un pagamento in equity?
Vuoi efficientare la pressione fiscale su tuoi redditi tramite un investimento in start up e PMI innovative?

Nel contributo che segue provo a rispondere a queste domande, oltre che a delineare i tratti generali del trattamento fiscale degli investimenti in Start up e PMI innovative.
Indice
- Start UP, cos’è e quali sono le peculiarità?
- Le agevolazioni dedicate alle start up innovative
- Investimenti in Start UP
- Evoluzione della normativa
- Vantaggi fiscali
- Consulenza personalizzata
Dalla loro introduzione nel sistema giuridico italiano, le start up inizialmente e le PMI poi hanno avuto un’affermazione ed una diffusione, per la quale il settore non può essere più considerato come di nicchia e/o di scarso interesse.
Inoltre gli incentivi fiscali attualmente in vigore introdotti al fine di agevolare gli investimenti in queste tipologie di società rendono molto interessante queste tipologie di impiego.
Ma proviamo a fare chiarezza partendo dalla definizione delle Start up, per poi definire i possibili vantaggi fiscali in caso di investimento.
Start UP, cos’è e quali sono le peculiarità?
La startup innovativa è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale italiana.
Nel 2012, il D.L. 179/2012 ha introdotto alcune misure specifiche a sostegno di tale tipologia di impresa per supportarle durante il loro ciclo di vita (nascita, crescita, maturità).
Con questo pacchetto, oltre a proporsi di sviluppare un ecosistema dell’innovazione dinamico e competitivo, creare nuove opportunità per fare impresa e incoraggiare l’occupazione, il legislatore vuole promuovere una strategia di crescita sostenibile.
Le imprese in possesso dei requisiti possono quindi accedere allo status di startup innovativa tramite autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e godere delle agevolazioni registrandosi nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della propria provincia.
Per conoscere tutte le startup innovative attualmente iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese, è possibile consultare il link del minister:ItalyFrontiers.
La definizione di start up innovativa è contenuta nell’art.25 del D.L. 179/2012, introdotto ad opera del governo Monti, ed identifica come tali le società di capitali, non quotate in possesso dei seguenti requisiti:
- è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni
- ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia
- ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro
- non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione
- non distribuisce e non ha distribuito utili
- ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico
- non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda
Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:
1. sostiene spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;
2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.
Si segnala che la società può essere costituita anche in forma cooperativa, benché rispetti i requisiti oggettivi richiamati in precedenza.
Ma perchè le Star Up vengono considerate talvolta come una società “veicolo” conveniente?
Le startup innovative possono godere dei benefici previsti entro i 5 anni dalla loro costituzione; trascorso tale periodo di tempo hanno la possibilità di trasformarsi in PMI innovative, senza perdere i benefici disponibili.
Le agevolazioni dedicate alle startup innovative
Le misure, brevemente elencate di seguito, si applicano alle startup innovative a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale e per un massimo di 5 anni a decorrere dalla loro data di costituzione.
Inoltre si segnala che con l’introduzione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto “Rilancio”) sono state introdotte misure per il rafforzamento e sostegno dell’ecosistema delle startup innovative.
Le maggiori agevolazioni attualmente disponibili per le società che presentano i requisiti definiti in precedenza e che quindi vengono a giusto titolo definite come Start up innovative, sono molteplici e non esclusivamente di carattere fiscale, ovvero:
- Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di startup innovative
- Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI
- Smart & start Italia (finanziamenti agevolati per startup innovative localizzate sul territorio nazionale)
- Trasformazione in PMI innovative senza soluzione di continuità
- Esonero da diritti camerali e imposte di bollo
- Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding
- Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE)
- Deroghe alla disciplina societaria ordinaria
- Disciplina del lavoro flessibile
- Proroga del termine per la copertura delle perdite
- Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica
- Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale
- Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA
- Fail Fast (procedure semplificate in caso di insuccesso della propria attività)
Per il dettaglio delle misure applicabili alle startup ed alle pmi innovative a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese si rimanda al contributo specifico.
Investimenti in Start UP
A partire dal 1° gennaio 2017, per gli investitori che effettuano investimenti in capitale di rischio di startup innovative è disponibile un importante sgravio fiscale (Legge di Bilancio 2017) di portata più ampia rispetto allo sgravio precedente.
L’incentivo all’investimento è così configurato:
➢ per le persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda Irpef pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro;
➢ per le persone giuridiche, deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.
Dal 2017, la fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella startup innovativa (holding period) per un minimo di tre anni.
Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in startup innovative e PMI innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative.
Sono stati introdotti Incentivi in «de minimis» all’investimento in startup innovative e PMI innovative per le persone fisiche.
- Per investimenti fino ad un massimo di 100mila euro nel capitale sociale di una o più startup innovative, in ciascun periodo di imposta gli investitori possono beneficiare di una detrazione IRPEF al 50% rispetto all’ammontare dell’investimento, mantenendo tale investimento per un minimo di 3 anni.
- Per investimenti fino ad un massimo di 300mila euro nel capitale sociale di una o più PMI innovative, in ciascun periodo di imposta gli investitori possono beneficiare di una detrazione IRPEF al 50% rispetto all’ammontare investito, mantenendo tale investimento per un minimo di 3 anni.

Evoluzione della normativa
Come detto, l’investimento in start up può rappresentare un valido investimento oltre ad avere un risvolto fiscale molto interessante. Ma la normativa attualmente in vigore è, come sempre accade, il frutto di un evoluzione normativa iniziata a far data dal 2012.
La prima versione delle regole applicabili a questa categorie di investimenti prevedeva infatti che per quelli effettuati fino al 31 dicembre 2016, sia direttamente che indirettamente, potesse spettare:
- per le persone fisiche: una detrazione Irpef pari al 19% per i conferimenti fino a 500.000 Euro;
- per le persone giuridiche: una deducibilità Ires pari al 20% per i conferimenti non superiori a 1,8 milioni di Euro per ogni periodo d’imposta.
Successivamente al fine di implementare l’impatto fiscale e quindi incentivare queste tipologie di investimenti, con la legge 11 dicembre 2016 n.232 sono stati modificati i limiti oltre che le percentuali di detrazione, inoltre la disciplina in parola è stata modifica e resa permanente a partire dall’anno fiscale 2017.
Infatti entrambe le misure, ovvero la detrazione Irpef e la deduzione Ires relative rispettivamente per le persone fisiche e giuridiche, sono state innalzate al 30%.
Oggetto di modificazioni è stata inoltre la soglia di investimento agevolabile, innalzato ad 1 milione di euro per le persone, mentre quello relativo alle persone giuridiche è stato mantenuto invariato.
Con la legge di Bilancio 2019, allo scopo di imprimere un ulteriore accelerazione nei confronti di questa categoria di impiego, il legislatore ha deciso di rafforzare ancora, anche se questa volta in maniera temporanea e quindi solo in relazione al periodo d’imposta 2019, confermando da un lato la detrazione del 30% per le persone fisiche, ma innalzando la deduzione Ires dal reddito complessivo fino al 40% per le società.
Nel 2020 infine, anche a causa della grave crisi economica indotta a seguito della pandemia da Covid-19, il legislatore ha deciso tra i vari provvedimenti e strumenti di provare a riservare una particolare attenzione nei confronti degli attori economici, come le start up innovative.
Infatti con il D.L. 34/2020, noto anche come il decreto “rilancio”, il legislatore ha previsto un ulteriore innalzamento solo per le persone fisiche, soggetti passivi Irpef, con una detrazione di imposta con aliquota pari al 50%, fino ad un investimento massimo di 300.000 Euro.
Per la parte eccedente il limite citato permane la possibilità di applicare l’aliquota ordinaria pari al 30%.
In questo contesto appare opportuno precisare che la disciplina introdotta con il dl rilancio (ovvero la detrazione al 50%) non è sostitutiva della precedente, ma semplicemente introduce un’ulteriore opzione più favorevole ad esclusivo appannaggio delle persone fisiche e con i limiti sopra citati.
Ma vediamo ora nella prossima sezione un riassunto dello stato attuale della normativa e dei possibili benefici fiscali che sono richiedibili se si operano investimenti in queste specifiche tipologie di società.
Vantaggi fiscali
Come chiarito, la normativa relativa ai vantaggi fiscali collegati agli investimenti in start up e pmi innovative ha subito nel corso degli anni varie modifiche, volte perlopiù ad incentivare queste categorie di attori economici.
Ad oggi, quindi le persone fisiche possono beneficiare di una detrazione di imposta con aliquota pari al 50%, fino agli investimenti massimi di 300.000 Euro.
E di un’ aliquota pari al 30% sugli eventuali investimenti eccedenti i 300.000 Euro fino ad un massimo di 1 Mln annuo.
Inoltre la partecipazione al capitale delle start up innovative può avvenire in maniera diretta o indiretta per il tramite di organismi specifici di investimento che si concentrano prevalentemente in questo settore di investimento.
L’investimento, al fine di poter godere del beneficio fiscale come detrazione deve essere mantenuto per almeno tre anni, in caso contrario si decade dal beneficio e si deve restituire la detrazione già utilizzata unitamente agli interessi legali.
La detrazione si applica alle sole start up innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese al momento dell’investimento.
Per le persone giuridiche, il beneficio consiste come detto in una deduzione dalla base imponibile ires pari al 30% dell’investimento effettuato, fino ad un massimo di 1.8 Mln in ciascun periodo d’imposta.
Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare massimo di 15 Mln per ciascuna start up innovativa.
Per far si che l’investitore, a prescindere se persona fisica o giuridica, possa beneficiare del vantaggio fiscale derivante dall’investimento, è inoltre necessario che nei 3 anni successivi:
- la quota di capitale investita non sia ceduta a titolo oneroso
- il socio non receda o venga escluso dalla società
- la società non perda i requisiti di start up innovativa.
Inoltre, come precisato dall’agenzia delle entrate, tra le altre con la risposta ad interpello n.146 del 2020, al fine di poter dimostrare l’investimento e le qualità delle società quale start up, è necessario raccogliere e conservare la seguente documentazione:
-certificazione dell’importo investito e della detrazione spettante;
-una certificazione rilasciata dalla società (ovvero dal legale rappresentante) attestante l’oggetto della propria attività;
-una copia del piano di investimento della start up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto dell’attività, sui prodotti/servizi, nonché sull’andamento attuale e previsto della società;
-una certificazione che attesti il rispetto del limite di 15 Mln d euro di conferimento complessivo per singola start up.
Si segnala infine, che residuano ulteriori cause di decadenza dal beneficio fiscale sempre al loro verificarsi entro i tre anni dalla data dell’investimento, definite all’interno del comma 1 dell’articolo 6 del D.M. 7 maggio 2019.
Ovvero, la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative; il recesso o l’esclusione degli investitori; la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa; e la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1,del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile.
Non è invece considerata causa di decadenza del beneficio fiscale, qualora la perdita dei requisiti da parte della start up innovativa sia dovuta:
- alla scadenza dei requisiti dalla data di costituzione,
- o, al superamento della soglia del valore di produzione di 5Mln di Euro,
- od anche alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione della start up.
Consulenza personalizzata
Nel caso in cui ti trovassi a valutare l’investimento in Start UP e PMI innovative dovrai senz’altro valutare l’impatto fiscale e gestire gli adempimenti collegati al fine di beneficiare del credito d’imposta.
Nel fare ciò il nostro suggerimento è quello di avvalersi del supporto di un professionista, che possa affiancarti nel prendere le decisioni migliori e aiutarti ad operare correttamente.
Se hai queste caratteristiche, ed hai bisogno di supporto, sentiti libero di contattarmi o fissare direttamente un breve call preliminare, nella quale definire le caratteristiche del tuo caso specifico e l’eventuale supporto necessario.
In ogni caso, se sei curioso od hai semplicemente necessità di un confronto scrivici e proveremo a risponderti nel più breve tempo possibile.
